Vista la deliberazione della giunta provinciale  n.  7827  del  14
dicembre 1992.
 
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        Origine e definizione
 
   1.  La  pratica  dei  bagni  di  fieno  deriva da un'antica usanza
introdotta  e  praticata  dai  contadini  di  montagna   e   consiste
nell'utilizzo  degli  effetti  ottenuti dalla fermentazione del fieno
sulla persona.
   2. Per i bagni di fieno devono  essere  utilizzati  erba  o  fieno
provenienti  da prati alpini non concimati con fertilizzanti minerali
ne'  trattati  con  diserbanti,  situati  ad  un'altitudine  pari   o
superiore a 1500 metri sul livello del mare e situati ad una distanza
minima  di  150  metri  da  strade.  Il fieno deve avere un contenuto
minimo di cumarina di due millegrammi ogni cento grammi  di  sostanza
secca.
   3.  Nel caso in cui vengono impiegate vasche dotate di termostato,
il fieno o l'erba possono essere usati una sola volta.