Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 7827 del 14 dicembre 1992. E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. Origine e definizione 1. La pratica dei bagni di fieno deriva da un'antica usanza introdotta e praticata dai contadini di montagna e consiste nell'utilizzo degli effetti ottenuti dalla fermentazione del fieno sulla persona. 2. Per i bagni di fieno devono essere utilizzati erba o fieno provenienti da prati alpini non concimati con fertilizzanti minerali ne' trattati con diserbanti, situati ad un'altitudine pari o superiore a 1500 metri sul livello del mare e situati ad una distanza minima di 150 metri da strade. Il fieno deve avere un contenuto minimo di cumarina di due millegrammi ogni cento grammi di sostanza secca. 3. Nel caso in cui vengono impiegate vasche dotate di termostato, il fieno o l'erba possono essere usati una sola volta.