IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3382 del 14 giugno 1993; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. 1. All'art. 1 del regolamento di esecuzione vengono aggiunti i seguenti commi: "6. Per esercizi esistenti prima del 22 aprile 1970 (giorno dell'entrata in vigore della legge provinciale del 26 marzo 1970, n. 6) che non hanno usufruito della possibilita' di ampliamento quantitativo e/o qualitativo, prevista ai sensi dell'art. 42 dell'ordinamento urbanistico provinciale fino all'entrata in vigore della legge provinciale del 23 giugno 1992, n. 21, e che nell'anno 1988 non esercitavano alcuna, rispettivamente una limitata attivita' alberghiera, il numero dei letti esistenti viene calcolato come segue: le superfici lorde delle sole parti della costruzione utilizzate come camere da letto, inclusi i corridoi, i giroscale e i vani servizi, vengono divise per 12. Il medesimo conteggio per il numero dei letti trova applicazione, nel caso in cui una casa per ferie o albergo per la gioventu', ai sensi dell'art. 6, comma 7, della legge provinciale del 14 dicembre 1988, n. 58, riguardante le norme in materia di esercizi pubblici, venga trasformato in un esercizio ai sensi dell'art. 5 della medesima legge". "7. Per gli esercizi, per i quali in data 1 gennaio 1988 per l'esecuzione di lavori di costruzione non e' stato indicato nessun numero dei letti o i quali in esecuzione di lavori di costruzione regolamente autorizzati hanno aumentato il numero dei letti, il numero dei letti viene determinato in base alle stanze indicate nel progetto, calcolando le stanze con meno di 12 m(Elevato al Quadrato) quale stanza ad un letto e stanze con piu' di 12(Elevato al Quadrato) quale stanza a 2 letti".