IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
   Vista  la  deliberazione  della  giunta provinciale n. 3382 del 14
giugno 1993;
 
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
 
   1. All'art. 1 del regolamento di  esecuzione  vengono  aggiunti  i
seguenti commi:
   "6.  Per  esercizi  esistenti  prima  del  22  aprile 1970 (giorno
dell'entrata in vigore della legge provinciale del 26 marzo 1970,  n.
6)   che  non  hanno  usufruito  della  possibilita'  di  ampliamento
quantitativo  e/o  qualitativo,  prevista  ai  sensi   dell'art.   42
dell'ordinamento  urbanistico  provinciale fino all'entrata in vigore
della legge provinciale del 23 giugno 1992, n. 21,  e  che  nell'anno
1988  non esercitavano alcuna, rispettivamente una limitata attivita'
alberghiera, il numero  dei  letti  esistenti  viene  calcolato  come
segue:   le  superfici  lorde  delle  sole  parti  della  costruzione
utilizzate come camere da letto, inclusi i corridoi, i giroscale e  i
vani  servizi,  vengono  divise  per 12. Il medesimo conteggio per il
numero dei letti trova applicazione, nel caso in  cui  una  casa  per
ferie  o  albergo  per  la  gioventu', ai sensi dell'art. 6, comma 7,
della legge provinciale del 14 dicembre 1988, n. 58,  riguardante  le
norme  in  materia  di  esercizi  pubblici,  venga  trasformato in un
esercizio ai sensi dell'art. 5 della medesima legge".
   "7. Per gli esercizi, per i quali in  data  1›  gennaio  1988  per
l'esecuzione  di  lavori  di costruzione non e' stato indicato nessun
numero dei letti o i quali in esecuzione  di  lavori  di  costruzione
regolamente  autorizzati  hanno  aumentato  il  numero  dei letti, il
numero dei letti viene determinato in base alle stanze  indicate  nel
progetto,  calcolando le stanze con meno di 12 m(Elevato al Quadrato)
quale stanza ad un letto e stanze con piu' di 12(Elevato al Quadrato)
quale stanza a 2 letti".