IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Abilitazione venatoria L'abilitazione all'esercizio venatorio e' necessaria per il primo rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia e per il rinnovo in caso di revoca. L'abilitazione si consegue a seguito del superamento di esami pubblici dinanzi alla commissione provinciale. Il candidato consegue l'abilitazione se il giudizio della commissione e' favorevole in tutte e cinque le materie d'esame di cui al successivo art. 5. Il richiedente l'abilitazione all'esercizio venatorio, che abbia compiuto il diciottesimo anno di eta', deve presentare domanda in carta legale all'Amministrazione provinciale nel cui territorio risiede, allegando i seguenti documenti in carta legale: a) certificato di residenza; b) certificato medico di idoneita' fisica all'esercizio venatorio, rilasciato dalla U.S.L. competente. Il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio e' subordinato alla presentazione, all'Ufficio caccia dell'Amministrazione provinciale, dell'attestato di versamento della tassa di concessione regionale di cui all'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni. In caso di diniego della licenza, su domanda dell'interessato, in carta semplice, agli Uffici finanziari della Regione, la tassa di concessione regionale viene rimborsata.