IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                       Abilitazione venatoria
 
   L'abilitazione  all'esercizio venatorio e' necessaria per il primo
rilascio della licenza di porto di fucile per uso  caccia  e  per  il
rinnovo in caso di revoca.
   L'abilitazione  si  consegue  a  seguito  del superamento di esami
pubblici dinanzi alla commissione provinciale.
   Il  candidato  consegue  l'abilitazione  se  il   giudizio   della
commissione e' favorevole in tutte e cinque le materie d'esame di cui
al successivo art. 5.
   Il  richiedente  l'abilitazione all'esercizio venatorio, che abbia
compiuto il diciottesimo anno di eta',  deve  presentare  domanda  in
carta  legale  all'Amministrazione  provinciale  nel  cui  territorio
risiede, allegando i seguenti documenti in carta legale:
     a) certificato di residenza;
     b)  certificato  medico  di   idoneita'   fisica   all'esercizio
venatorio, rilasciato dalla U.S.L. competente.
   Il   rilascio   dell'abilitazione   all'esercizio   venatorio   e'
subordinato     alla      presentazione,      all'Ufficio      caccia
dell'Amministrazione  provinciale, dell'attestato di versamento della
tassa di concessione regionale di  cui  all'art.  3  della  legge  16
maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni.
   In  caso di diniego della licenza, su domanda dell'interessato, in
carta semplice, agli Uffici finanziari della  Regione,  la  tassa  di
concessione regionale viene rimborsata.