IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Articolo unico 1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27, ultimo comma della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, e' convalidato il D.P.G.R. 1 dicembre 1992, n. 313, concernente il prelevamento della somma di lire 500.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - Capitolo 03010 - dello stato di previsione della spesa dell'assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio, a favore del Capitolo 11125 concernente 'Spese per la redazione ed adozione dei piani territoriali paesistici di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 6, D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, legge 8 agosto 1985, n. 431, L.R. 22 dicembre 1989, n. 45 e art. 88, L.R. 28 aprile 1992, n. 6)" dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport del bilancio regionale per l'anno finanziario 1992. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Cagliari, 10 settembre 1993 CABRAS