IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
   1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27, ultimo comma della
legge  regionale  5 maggio 1983, n. 11, e' convalidato il D.P.G.R. 1›
dicembre 1992, n. 313, concernente il  prelevamento  della  somma  di
lire 500.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - Capitolo
03010  - dello stato di previsione della spesa dell'assessorato della
Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio, a favore
del Capitolo 11125 concernente 'Spese per la  redazione  ed  adozione
dei  piani  territoriali paesistici di cui alla legge 29 giugno 1939,
n. 1497 (art. 6, D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, legge 8 agosto  1985,
n.  431, L.R. 22 dicembre 1989, n. 45 e art. 88, L.R. 28 aprile 1992,
n. 6)" dello stato di previsione della spesa  dell'Assessorato  della
pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport
del bilancio regionale per l'anno finanziario 1992.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della Regione.
    Cagliari, 10 settembre 1993
 
                               CABRAS