IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                        Modifica dell'art. 1
 
   1.  L'art.  1  della  legge  regionale 11 settembre 1991, n. 25 e'
cosi' sostituito:
   "Art. 1 (Organo di controllo). - 1. Il controllo sugli atti  degli
enti  locali  compresi  nel  territorio  regionale  e'  esercitato in
attuazione dell'art. 65  dello  Statuto  dal  Comitato  regionale  di
controllo con sede in Genova".