IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge regionale: Art. 1. Modifica dell'art. 1 1. L'art. 1 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 25 e' cosi' sostituito: "Art. 1 (Organo di controllo). - 1. Il controllo sugli atti degli enti locali compresi nel territorio regionale e' esercitato in attuazione dell'art. 65 dello Statuto dal Comitato regionale di controllo con sede in Genova".