IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge regionale: Art. 1. Principi generali 1. La regione, nell'ambito delle finalita' previste dall'art. 4 dello statuto, mediante la disciplina della circolazione fuoristrada dei mezzi motorizzati, contribuisce a garantire la sicurezza di tutti gli utenti del territorio, a tutelare, conservare, valorizzare il patrimonio ambientale, botanico e zoologico ed a provvedere alla difesa del suolo.