IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                          Principi generali
 
   1. La regione, nell'ambito delle finalita'  previste  dall'art.  4
dello  statuto, mediante la disciplina della circolazione fuoristrada
dei mezzi motorizzati, contribuisce a garantire la sicurezza di tutti
gli utenti del territorio, a  tutelare,  conservare,  valorizzare  il
patrimonio  ambientale,  botanico  e  zoologico  ed a provvedere alla
difesa del suolo.