IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge regionale: Art. 1. Caccia programmata 1. Ai fini della razionale gestione delle risorse faunistiche sull'intero territorio della Liguria per l'annata venatoria 1992/93, si applica il seguente regime di caccia programmata: 1) Periodi di caccia: a) sino al 6 dicembre 1992 la caccia alla selvaggina stanziale e migratoria, sia da appostamento che in forma vagante, e' consentita per tre giornate settimanali a scelta, con esclusione dei giorni di silenzio venatorio di martedi' e venerdi' nonche' lunedi'; b) sino al 30 novembre 1992 la caccia alla sola selvaggina migratoria e' consentita per un'altra giornata settimanale aggiuntiva fermo restando sempre il silenzio venatorio nei giorni di lunedi', martedi' e venerdi', in tutto il territorio regionale, su conformi disposizioni emanate dalle province, esclusivamente se praticata da appostamento raggiunto con fucile scarico e racchiuso in custodia e coi cani al guinzaglio; c) ai sensi dell'art. 18, comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, non e' mai consentita la posta alla beccaccia ne' la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino; d) dal 7 dicembre 1992 al 31 gennaio 1993 e' consentita la caccia, sia da appostamento che in forma vagante con l'impiego dei cani, alla sola selvaggina migratoria e per complessive tre giornate settimanali a scelta del cacciatore, ad esclusione del martedi' e del venerdi', limitatamente agli ambiti territoriali stabiliti dalle province. E' fatto salvo quanto successivamente disposto per la caccia al cinghiale e alla volpe. 2) Specie cacciabili e relativi periodi di caccia: le specie cacciabili nei periodi di tempo sopra indicati sono quelle elencate all'art. 18 della legge n. 157/92 e precisamente: a) specie cacciabili sino al 6 dicembre 1992: starna, pernice rossa, lepre comune, coniglio selvatico, fagiano; b) specie cacciabili sino al 31 dicembre 1992: quaglia, tortora, merlo, passero, passera mattuggia, passera oltremontana, allodola, taccola, corvo, cornacchia nera, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza; c) specie cacciabili sino al 31 gennaio 1993: storno, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, germano reale, folaga, gallinella d'acqua, alzavola, canapiglia, porciglione, fischione, codone, marzaiola, mestolone, moriglione, moretta, beccacino, colombaccio, frullino, combattente, beccaccia, pavoncella, pittima reale, volpe; d) specie cacciabile dalla data di entrata in vigore della presente legge sino al 31 dicembre 1992 o dalla data di entrata in vigore della presente legge al 31 gennaio 1993: cinghiale. 3) Caccia al cinghiale: e' consentita nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, secondo le norme regolamentari emanate dalle province e sino all'esaurimento dei contingenti di abbattimento dalle stesse stabiliti entro i seguenti periodi: a) dall'entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 1992 nelle province di Genova, Imperia e Savona; b) dall'entrata in vigore della presente legge al 31 gennaio 1993 nella provincia di La Spezia. 4) Caccia alla volpe: si svolge sino al 6 dicembre 1992 in ogni giornata aperta alla caccia alla selvaggina stanziale. Inoltre, nel periodo compreso tra il 7 dicembre 1992 e il 31 gennaio 1993, puo' essere consentita con specifiche autorizzazioni nominative, con l'impiego di ausiliari in localita' determinata, nei giorni di mercoledi', sabato e domenica. 5) Specie particolarmente protette: ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 1 giugno 1979, n. 19, sono considerati particolarmente protetti: il fagiano di monte, il camoscio, il capriolo, il cervo ed il daino. 6) Specie vietate per insufficiente consistenza faunistica: pernice bianca, coturnice, lepre bianca. 7) Zona Alpi: l'esercizio della caccia nella zona faunistica delle Alpi e' consentito sino al 6 dicembre 1992. 8) Orario di caccia: la caccia e' consentita da un'ora prima del sorgere del sole sino al tramonto secondo l'orario di seguito riportato: sino al 31 ottobre: dalle ore 6,00 alle ore 17,30; dal 1 al 14 novembre: dalle ore 6,15 alle ore 17,15; dal 15 al 30 novembre: dalle ore 6,30 alle ore 17,00; dal 2 al 14 dicembre: dalle ore 6,45 alle ore 16,45; dal 16 al 31 dicembre: dalle ore 7,00 alle ore 17,00; dal 2 al 14 gennaio: dalle ore 7,15 alle ore 17,15; dal 16 al 31 gennaio: dalle ore 7,00 alle ore 17,300. 9) Caccia con il falco e con l'arco: la caccia con il falco e' consentita esclusivamente per le localita', le specie, i modi ed i giorni nei quali e' consentito l'impiego dei cani da seguito. L'uso dell'arco e' consentito per le localita', le specie, i modi ed i giorni nei quali e' consentito l'uso del fucile. 10) Carniere massimo: per ogni giornata venatoria ciascun cacciatore non puo' abbattere o catturare un numnero di selvatici maggiore di quelli seguito specificati: a) selvaggina stanziale: faggiani, starne, pernici rosse, lepri: complessivamente due capi deiquali una sola pernice rossa, una sola lepre; b) selvaggina migratoria: tordi, merli, cesene: complessivamente quindici capi; beccaccia: complessivamente due capi; germani reali, alzavole, canapiglie, fischioni, codoni, marzaiole, mestoloni, moriglioni, morette (limitatamente alla specie Aythya fuligula): complessivamente cinque capi; colombacci: complessivamente otto capi; taccola, corvo, cornacchia nera, cornacchia grigia, ghiandaie e gazza: complessivamente tre capi; passero, passera mattugia, passera-oltremontana e storno: non piu' di dieci capi per ogni specie. Il numero complessivo di capi di selvaggina stanziale e migratoria che puo' essere abbattuto in ogni giornata di caccia non puo' super- are i venticinque. Ciascun cacciatore non puo' abbattere, nel corso di un'intera annata venatoria, piu' di otto capi di selvaggina stanziale tra lepri e pernici rosse e non piu' di cinquanta capi, complessivamente, delle seguenti specie: passero, passera mattugia, passera oltremontana, storno, taccola, corvo, cornacchia nera, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza. 11) Restrizioni territoriali: Per l'intera stagione venatoria 1992/93 a motivo dell'insufficiente consistenza faunistica, la caccia alla pernice rossa e' vietata in tutti i territori della provincia di Genova e del comune di Savona. 2. Per quanto non previsto dalle norme del presente calendario, valgono le disposizioni delle leggi vigenti.