IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                         Caccia programmata
 
   1. Ai fini della  razionale  gestione  delle  risorse  faunistiche
sull'intero  territorio della Liguria per l'annata venatoria 1992/93,
si applica il seguente regime di caccia programmata:
1) Periodi di caccia:
    a) sino al 6 dicembre 1992 la caccia alla selvaggina stanziale  e
migratoria,  sia  da appostamento che in forma vagante, e' consentita
per tre giornate settimanali a scelta, con esclusione dei  giorni  di
silenzio venatorio di martedi' e venerdi' nonche' lunedi';
    b)  sino  al  30  novembre  1992  la  caccia alla sola selvaggina
migratoria e' consentita per un'altra giornata settimanale aggiuntiva
fermo restando sempre il silenzio venatorio nei  giorni  di  lunedi',
martedi'  e  venerdi',  in tutto il territorio regionale, su conformi
disposizioni emanate dalle province, esclusivamente se  praticata  da
appostamento  raggiunto  con fucile scarico e racchiuso in custodia e
coi cani al guinzaglio;
    c) ai sensi dell'art. 18, comma 8, della legge 11 febbraio  1992,
n.  157,  non e' mai consentita la posta alla beccaccia ne' la caccia
da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino;
    d) dal 7 dicembre 1992  al  31  gennaio  1993  e'  consentita  la
caccia,  sia  da  appostamento che in forma vagante con l'impiego dei
cani, alla sola selvaggina migratoria e per complessive tre  giornate
settimanali a scelta del cacciatore, ad esclusione del martedi' e del
venerdi',  limitatamente  agli  ambiti  territoriali  stabiliti dalle
province.  E'  fatto  salvo  quanto  successivamente  disposto per la
caccia al cinghiale e alla volpe.
2) Specie cacciabili e relativi periodi di caccia:
   le specie cacciabili nei periodi  di  tempo  sopra  indicati  sono
quelle elencate all'art. 18 della legge n. 157/92 e precisamente:
    a)  specie  cacciabili  sino  al 6 dicembre 1992: starna, pernice
rossa, lepre comune, coniglio selvatico, fagiano;
    b) specie cacciabili sino al 31 dicembre 1992: quaglia,  tortora,
merlo,  passero,  passera  mattuggia, passera oltremontana, allodola,
taccola, corvo, cornacchia nera, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza;
    c) specie cacciabili sino al 31  gennaio  1993:  storno,  cesena,
tordo  bottaccio,  tordo  sassello, germano reale, folaga, gallinella
d'acqua,  alzavola,  canapiglia,  porciglione,   fischione,   codone,
marzaiola,  mestolone,  moriglione,  moretta, beccacino, colombaccio,
frullino, combattente, beccaccia, pavoncella, pittima reale, volpe;
    d) specie cacciabile  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge  sino  al 31 dicembre 1992 o dalla data di entrata in
vigore della presente legge al 31 gennaio 1993: cinghiale.
 3) Caccia al cinghiale:
   e' consentita nel rispetto delle vigenti  disposizioni  di  legge,
secondo   le  norme  regolamentari  emanate  dalle  province  e  sino
all'esaurimento  dei  contingenti  di   abbattimento   dalle   stesse
stabiliti entro i seguenti periodi:
    a)  dall'entrata  in  vigore  della presente legge al 31 dicembre
1992 nelle province di Genova, Imperia e Savona;
    b) dall'entrata in vigore della presente legge al 31 gennaio 1993
nella provincia di La Spezia.
4) Caccia alla volpe:
   si svolge sino al 6 dicembre 1992 in  ogni  giornata  aperta  alla
caccia  alla  selvaggina stanziale. Inoltre, nel periodo compreso tra
il 7 dicembre 1992 e il 31 gennaio 1993, puo' essere  consentita  con
specifiche  autorizzazioni  nominative, con l'impiego di ausiliari in
localita' determinata, nei giorni di mercoledi', sabato e domenica.
5) Specie particolarmente protette:
   ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 1 giugno 1979, n.  19,
sono  considerati  particolarmente  protetti: il fagiano di monte, il
camoscio, il capriolo, il cervo ed il daino.
6) Specie vietate per insufficiente consistenza faunistica:
   pernice bianca, coturnice, lepre bianca.
7) Zona Alpi:
   l'esercizio della caccia  nella  zona  faunistica  delle  Alpi  e'
consentito sino al 6 dicembre 1992.
8) Orario di caccia:
   la  caccia e' consentita da un'ora prima del sorgere del sole sino
al tramonto secondo l'orario di seguito riportato:
    sino al 31 ottobre: dalle ore 6,00 alle ore 17,30;
    dal 1 al 14 novembre: dalle ore 6,15 alle ore 17,15;
    dal 15 al 30 novembre: dalle ore 6,30 alle ore 17,00;
    dal 2 al 14 dicembre: dalle ore 6,45 alle ore 16,45;
    dal 16 al 31 dicembre: dalle ore 7,00 alle ore 17,00;
    dal 2 al 14 gennaio: dalle ore 7,15 alle ore 17,15;
    dal 16 al 31 gennaio: dalle ore 7,00 alle ore 17,300.
9) Caccia con il falco e con l'arco:
   la  caccia  con  il  falco  e'  consentita  esclusivamente  per le
localita', le specie, i modi ed i  giorni  nei  quali  e'  consentito
l'impiego  dei  cani da seguito. L'uso dell'arco e' consentito per le
localita', le specie, i modi ed i  giorni  nei  quali  e'  consentito
l'uso del fucile.
10) Carniere massimo:
   per  ogni giornata venatoria ciascun cacciatore non puo' abbattere
o catturare un  numnero  di  selvatici  maggiore  di  quelli  seguito
specificati:
    a) selvaggina stanziale:
     faggiani,  starne,  pernici  rosse,  lepri: complessivamente due
capi deiquali una sola pernice rossa, una sola lepre;
    b) selvaggina migratoria:
     tordi, merli, cesene: complessivamente quindici capi;
     beccaccia: complessivamente due capi;
     germani  reali,   alzavole,   canapiglie,   fischioni,   codoni,
marzaiole,  mestoloni, moriglioni, morette (limitatamente alla specie
Aythya fuligula): complessivamente cinque capi;
     colombacci: complessivamente otto capi;
     taccola, corvo, cornacchia nera, cornacchia grigia, ghiandaie  e
gazza: complessivamente tre capi;
    passero,  passera  mattugia,  passera-oltremontana  e storno: non
piu' di dieci capi per ogni specie.
   Il numero complessivo di capi di selvaggina stanziale e migratoria
che puo' essere abbattuto in ogni giornata di caccia non puo'  super-
are i venticinque.
   Ciascun  cacciatore  non  puo'  abbattere,  nel corso di un'intera
annata venatoria, piu' di otto capi di selvaggina stanziale tra lepri
e pernici rosse e non piu' di cinquanta capi, complessivamente, delle
seguenti specie:
    passero, passera mattugia, passera oltremontana, storno, taccola,
corvo, cornacchia nera, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza.
11) Restrizioni territoriali:
   Per    l'intera    stagione    venatoria    1992/93    a    motivo
dell'insufficiente  consistenza  faunistica,  la  caccia alla pernice
rossa e' vietata in tutti i territori della provincia di Genova e del
comune di Savona.
   2. Per quanto non previsto dalle norme  del  presente  calendario,
valgono le disposizioni delle leggi vigenti.