IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  La  Regione,  allo scopo di incentivare l'occupazione, concede
contributi  per  la  riprofessionalizzazione,  la   riqualificazione,
l'aggiornamento  finalizzati  al  reimpiego di lavoratori che abbiano
perso l'occupazione per riduzione o trasformazione di attivita' o  di
lavoro   o   per   cessazione   di  attivita'  e  che  non  fruiscano
dell'indennita' di mobilita' prevista dalla legge 23 luglio  1991  n.
223 e successive modificazioni e integrazioni.
   2. Possono beneficiare della presente legge anche i lavoratori che
hanno  diritto all'indennita' di mobilita' purche' abbiano compiuto i
quaranta anni, se donne, e i quarantacinque anni, se uomini.