IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge regionale: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione, allo scopo di incentivare l'occupazione, concede contributi per la riprofessionalizzazione, la riqualificazione, l'aggiornamento finalizzati al reimpiego di lavoratori che abbiano perso l'occupazione per riduzione o trasformazione di attivita' o di lavoro o per cessazione di attivita' e che non fruiscano dell'indennita' di mobilita' prevista dalla legge 23 luglio 1991 n. 223 e successive modificazioni e integrazioni. 2. Possono beneficiare della presente legge anche i lavoratori che hanno diritto all'indennita' di mobilita' purche' abbiano compiuto i quaranta anni, se donne, e i quarantacinque anni, se uomini.