IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA CONSTATATA L'ESECUTIVITA' DEL PROVVEDIMENTO PROMULGA il seguente regolamento regionale: Art. 1. F i n a l i t a' L'articolo 2 del regolamento regionale n. 1 del 14 maggio 1993 "Regolamento dell'osservatorio regionale di promozione, informazione e documentazione sul volontariato" e' sostituito dal seguente: "Articolo 2 (Composizione dell'osservatorio) 1. L'Osservatorio e' un organo collegiale composto: a) dal Presidente della Giunta regionale che lo convoca e lo presiede, in caso di assenza o impedimento, da un Assessore da lui delegato; b) da due assessori regionali incaricati di materie attinenti ai settori del volontariato di cui all'articolo 3 della legge regionale 28 maggio 1992 n. 15, i quali possono ciascuno delegare il Dirigente di uno dei Servizi competenti; c) dal dirigente del Servizio affari istituzionali e legislativi o, in caso di assenza o impedimento, da un suo delegato; d) dal Presidente della Commissione consultiva di cui al successivo articolo 9; c) da due componenti la commissione consultiva eletti nel suo seno. 2. Partecipano con voto consultivo due esperti in materie giuridiche-economiche e due esperti in materie concernenti i settori piu' rilevanti del volontariato. 3. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla unita' operativa di cui all'articolo 8. 4. L'Osservatorio e' nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale. In fase di prima applicazione, la nomina interviene indipendentemente dall'elezione dei membri di cui al primo comma, lett. d) ed e), che dara' luogo ad un successivo provvedimento di integrazione".