IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                      CONSTATATA L'ESECUTIVITA'
                          DEL PROVVEDIMENTO
                               PROMULGA
 
il seguente regolamento regionale:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   L'articolo 2 del regolamento regionale n. 1  del  14  maggio  1993
"Regolamento  dell'osservatorio regionale di promozione, informazione
e documentazione sul volontariato" e' sostituito dal seguente:
   "Articolo 2
   (Composizione dell'osservatorio)
   1. L'Osservatorio e' un organo collegiale composto:
     a) dal Presidente della Giunta regionale che  lo  convoca  e  lo
presiede,  in  caso  di assenza o impedimento, da un Assessore da lui
delegato;
     b) da due assessori regionali incaricati di materie attinenti ai
settori  del volontariato di cui all'articolo 3 della legge regionale
28 maggio 1992 n. 15, i quali possono ciascuno delegare il  Dirigente
di uno dei Servizi competenti;
     c) dal dirigente del Servizio affari istituzionali e legislativi
o, in caso di assenza o impedimento, da un suo delegato;
     d)  dal  Presidente  della  Commissione  consultiva  di  cui  al
successivo articolo 9;
     c) da due componenti la commissione consultiva  eletti  nel  suo
seno.
   2.   Partecipano  con  voto  consultivo  due  esperti  in  materie
giuridiche-economiche e due esperti in materie concernenti i  settori
piu' rilevanti del volontariato.
   3. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla unita' operativa di
cui all'articolo 8.
   4.  L'Osservatorio  e'  nominato  con decreto del Presidente della
Giunta regionale. In fase di prima applicazione, la nomina interviene
indipendentemente dall'elezione dei membri di  cui  al  primo  comma,
lett.  d)  ed  e),  che dara' luogo ad un successivo provvedimento di
integrazione".