IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge regionale: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Alle cooperative agricole di raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici possono essere concessi contributi straordinari al fine del consolidamento di passivita' onerose che gravano sulla gestione delle cooperative stesse. 2. I contributi di cui al primo comma possono essere concessi a fronte delle passivita' onerose derivanti da: a) prestiti, mutui ed altri finanziamenti bancari a breve, medio e lungo termine non assistiti da concorso pubblico; b) pagamento di oneri gravosi derivanti da mutui di miglioramento fondiario a tasso agevolato contratti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1981 ed il 31 dicembre 1984; c) debiti nei confronti dei soci limitatamente alle liquidazioni percepite per i prodotti conferiti, sempreche' iscritti in apposite partite di bilancio, risultanti al 31 dicembre 1991 e non ancora pagati alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Le passivita' di cui alla lettera a) del secondo comma devono risultare a carico delle cooperative alla data del 30 settembre 1992 e iscritte in apposite poste di bilancio.