IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  Alle  cooperative  agricole  di  raccolta,  trasformazione   e
commercializzazione  di prodotti agricoli e zootecnici possono essere
concessi  contributi  straordinari  al  fine  del  consolidamento  di
passivita'  onerose  che  gravano  sulla  gestione  delle cooperative
stesse.
   2. I contributi di cui al primo comma possono  essere  concessi  a
fronte delle passivita' onerose derivanti da:
     a) prestiti, mutui ed altri finanziamenti bancari a breve, medio
e lungo termine non assistiti da concorso pubblico;
     b)   pagamento   di   oneri   gravosi   derivanti  da  mutui  di
miglioramento fondiario  a  tasso  agevolato  contratti  nel  periodo
compreso tra il 1 gennaio 1981 ed il 31 dicembre 1984;
     c) debiti nei confronti dei soci limitatamente alle liquidazioni
percepite  per  i prodotti conferiti, sempreche' iscritti in apposite
partite di bilancio, risultanti al 31  dicembre  1991  e  non  ancora
pagati alla data di entrata in vigore della presente legge.
   3.  Le  passivita' di cui alla lettera a) del secondo comma devono
risultare a carico delle cooperative alla data del 30 settembre  1992
e iscritte in apposite poste di bilancio.