IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                         Caccia programmata
 
   1.  Ai  fini  della  razionale  gestione delle risorse faunistiche
sull'intero  territorio  della   Liguria   per   l'annata   venatoria
1993/1994, si applica il seguente regime di caccia programmata:
   1) Periodi di caccia:
     a)  dal  19  settembre  al  5  dicembre  1993  la  caccia  della
selvaggina stanziale e' consentita per  tre  giornate  settimanali  e
precisamente:  nei  giorni  di  mercoledi',  sabato  e  domenica  nei
territori delle province di Imperia e Savona; nei tre giorni a scelta
del cacciatore, fermo restando il silenzio venatorio  nei  giorni  di
martedi'  e  venerdi',  nei  territori  delle province di Genova e La
Spezia. Nelle dette giornate fisse o a scelta, e' altresi' consentita
la caccia alla selvaggina migratoria,  sia  da  appostamento  che  in
forma vagante;
     b)  dal  2  ottobre  al  29  novembre  1993  la caccia alla sola
selvaggina migratoria e' consentita ferma restando  l'esclusione  nei
giorni  di  cui  alla lettera a) per un'altra giornata settimanale in
tutto il territorio regionale, su conformi disposizioni emanate dalle
province, esclusivamente se praticata da appostamento  raggiunto  con
fucile scarico e racchiuso in custodia e con i cani al guinzaglio;
     c) ai sensi dell'art. 18, comma 8, della legge 11 febbraio 1992,
n. 157 non e' mai consentita la posta alla beccaccia ne' la caccia da
appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino;
     d)  dall'8  dicembre  1993  al  31 gennaio 1994 e' consentita la
caccia, sia da appostamento che in forma  vagante  con  l'impiego  di
cani,  alla sola selvaggina migratoria e per complessive tre giornate
settimanali a scelta del cacciatore, ad esclusione del martedi' e del
venerdi', limitatamente  agli  ambiti  territoriali  stabiliti  dalle
provincie.  E'  fatto  salvo  quanto  successivamente disposto per la
caccia al cinghiale e alla volpe.
   2) Specie cacciabili e relativi periodi di caccia:
   Nei periodi di tempo di cui al punto 1 sono cacciabili le seguenti
specie:
     a) dal 19 settembre al 5 dicembre 1993: fagiano, starna, pernice
rossa, lepre comune, coniglio selvatico;
     b) dal 19 settembre  al  30  dicembre  1993:  quaglia,  tortora,
merlo,  passero,  passera  mattuggia, passera oltre-montana, taccola,
cornacchia nera, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza;
     c) dal 19 settembre 1993 al 31  gennaio  1994:  storno,  cesena,
tordo  bottaccio,  tordo  sassello, germano reale, folaga, gallinella
d'acqua, pavoncella, colombaccio, beccaccia e volpe;
     d) sono, altresi', cacciabili limitatamente al territorio  della
provincia di La Spezia dal 19 settembre al 31 gennaio 1994: alzavola,
canapiglia,  porciglione,  fischione,  codone,  marzaiola, mestolone,
moriglione, moretta, pavoncella;
     e)  dal  2  ottobre  al  28  novembre  1993:  fagiano  di  monte
(limitatamente ai soggetti maschi);
     f) dal 16 ottobre al 15 novembre 1993: fringuello.
   3.  Caccia  al cinghiale: e' consentita nel rispetto delle vigenti
disposizioni di legge, secondo le norme regolamentari  emanate  dalle
province e sino all'esaurimento dei contingenti di abbattimento dalle
stesse stabiliti entro i seguenti periodi:
     a)  dal  2 ottobre al 30 dicembre 1993 nelle province di Genova,
Imperia e Savona;
     b) dal 3 novembre 1993 al 31 gennaio 1994 nella provincia di  La
Spezia.
   4)  Caccia  al fagiano di monte: le amministrazioni provinciali di
Savona e Imperia determinano, sulla base di  appositi  censimenti  di
campagna,  il  contingente  del  fagiano  di  monte  che  puo' essere
abbattuto in  relazione  alla  consistenza  faunistica  presente  sul
territorio  e determinano le modalita' di denunzia dei capi abbattuti
ai fini della sospensione del prelievo.
   5) Caccia alla volpe: si svolge sino al 5 dicembre  1993  in  ogni
giornata  aperta  alla  caccia alla selvaggina stanziale. Nel periodo
compreso tra il 6 dicembre 1993 e il 31  gennaio  1994,  puo'  essere
consentita  con  specifiche  autorizzazioni  nominative  alle squadre
appositamente costituite, rilasciate dalla provincia,  con  l'impiego
di  ausiliari  in  localita'  determinate  nei  giorni di mercoledi',
sabato e domenica.
   6) Specie particolarmente protette: ai sensi  dell'art.  14  della
legge regionale 1 giugno 1979, n. 19 sono considerati particolarmente
protetti: il camoscio, il capriolo, il cervo ed il daino.
   7)   Specie  vietate  per  insufficiente  consistenza  faunistica:
pernice bianca, coturnice, lepre bianca. Sull'intero territorio della
provincia di Genova e' altresi' vietata la pernice rossa.
   8) Zona Alpi: l'esercizio della caccia nella zona faunistica delle
Alpi e' consentito dal 19 settembre al 5 dicembre 1993.
   9)  Orario  di caccia: la caccia e' consentita da un'ora prima del
sorgere del  sole  sino  al  tramonto  secondo  l'orario  di  seguito
riportato per l'anno 1993:
    dal  19  settembre  al 26 settembre dalle ore 6,15 alle ore 19,15
(ora legale);
    dal 27 settembre al 14 ottobre dalle ore 5,45 alle ore 17,45;
    dal 15 ottobre al 31 ottobre dalle ore 6 alle ore 17,30;
    dal 1 al 14 novembre: dalle ore 6,15 alle ore 17,15;
    dal 15 al 30 novembre: dalle ore 6,30 alle ore 17;
    dal 1 al 15 dicembre: dalle ore 6,45 alle ore 16,45;
    dal 16 al 31 dicembre: dalle ore 7 alle ore 17;
per l'anno 1994:
    dal 1 al 15 gennaio: dalle ore 7,15 alle ore 17,15;
    dal 16 al 31 gennaio: dalle ore 7 alle ore 17,30.
   10) Caccia con il falco e con l'arco: la caccia con  il  falco  e'
consentita  esclusivamente  per  le localita', le specie, i modi ed i
giorni nei quali e' consentito l'impiego dei cani da  seguito.  L'uso
dell'arco  e'  consentito  per  le  localita', le specie, i modi ed i
giorni nei quali e' consentito l'uso del fucile.
   11) Allenamento cani: l'allenamento dei  cani  nel  territorio  da
aprirsi  alla  caccia  puo'  essere  condotto  dal  15  agosto  al 16
settembre 1993, esclusi i giorni di martedi'  e  venerdi'  da  un'ora
prima del sorgere del sole sino al tramonto.
   12)   Carniere   massimo:  per  ogni  giornata  venatoria  ciascun
cacciatore non puo' abbattere o  catturare  un  numero  di  selvatici
maggiore di quelli di seguito specificati:
     a)  selvaggina stanziale: fagiani, starne, pernici rosse, lepri:
complessivamente due capi dei quali una sola pernice rossa, una  sola
lepre;
     b) selvaggina migratoria:
     tordi, merli, cesene: complessivamente quindici capi;
     beccacce: complessivamente due capi;
     germani   reali,   alzavole,   canapiglie,   fischioni,  codoni,
marzaiole,  mestoloni,  moriglioni,   morette,   folaga,   gallinella
d'acqua, pavoncella: complessivamente cinque capi;
     colombacci: complessivamente otto capi;
     taccola,  cornacchia nera, cornacchia grigia, ghiandaia e gazza:
complessivamente tre capi;
     passero, passera mattugia, passera oltremontana  e  storno:  non
piu' di quindici capi per ogni specie;
     fagiano di monte: un capo;
     c)  il  prelievo  del  fringuello  e' consentito per non piu' di
dieci capi esclusivamente da appostamento  fisso  o  temporaneo  e  a
coloro  che  risultano in possesso di un'apposita scheda di controllo
predisposta dalla regione Liguria e distribuita dalle amministrazioni
provinciali competenti e consegnata, previa  richiesta  inoltrata  in
carta  libera,  ad  ogni cacciatore interessato. I capi di fringuello
abbattuti nel periodo compreso tra il 16 ottobre e il 15 novembre dal
cacciatore che ha  fatto  richiesta  di  tale  scheda  devono  essere
segnate sulla stessa subito dopo l'abbattimento.
   Le  amministrazioni provinciali possono autorizzare, per le specie
previste nel decreto concessorio e con  esclusione  della  selvaggina
migratoria,  l'esercizio  della attivita' venatoria all'interno delle
aziende faunistiche autorizzate con esclusione dei giorni di martedi'
e venerdi'.
   Il  numero  complessivo  dei  capi  di  selvaggina   stanziale   e
migratoria  che  puo' essere abbattuto in ogni giornata di caccia non
puo' superare i venticinque.
   Ciascun cacciatore non puo'  abbattere,  nel  corso  di  un'intera
annata  venatoria,  piu'  di  otto  capi  di selvaggina stanziale tra
lepri, pernici rosse, non piu' di due fagiani di monte e non piu'  di
cinquanta  capi,  complessivamente,  delle  seguenti specie: passero,
passera mattuggia, passera oltremontana, storno, taccola,  cornacchia
nera, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, fringuello.