IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL VISTO DEL COMMISSARIO DI GOVERNO SI HA PER APPOSTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge regionale: Art. 1. 1. La presente legge, allo scopo di assicurare la massima trasparenza in merito alle spese sostenute ed alle obbligazioni assunte dai consiglieri regionali per la propaganda elettorale, assegna ad una apposita commissione, composta dal presidente e dal vice presidente della Giunta delle elezioni, nonche' dal difensore civico, che la presiede, da un membro designato dal presidente del T.A.R. e da un membrto designato dall'avvocato distrettuale dello Stato, il compito di esaminare le dichiarazioni e le attestazioni depositate dai consiglieri regionali presso l'ufficio di presidenza del consiglio ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 30 dicembre 1982, n. 53.