IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge regionale: Art. 1. Principi generali 1. La presente legge, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, si applica a tutti gli appalti di opere pubbliche, pubbliche forniture, consulenze e prestazioni professionali della regione. 2. La Giunta regionale, acquisito il parere del responsabile del procedimento, delibera sulla scelta del metodo e del criterio di aggiudicazione delle relative gare in relazione alla natura dell'opera e della fornitura. 3. La scelta del metodo e del criterio di aggiudicazione precede l'incarico della progettazione di massima o esecutiva dell'opera, ovvero e' contestuale all'approvazione del progetto comprensivo degli elaborati tecnico-amministrativi, ovvero alla relazione proponente il contratto di fornitura. 4. La Giunta regionale individua il responsabile del procedimento, ai sensi della legge regionale 6 giugno 1991, n. 8, che rappresenta l'amministrazione nelle gare e il dirigente che interviene nelle medesime quale ufficiale rogante. 5. Per gli appalti relativi ad opere, forniture, consulenze e prestazioni concernenti il consiglio regionale, le competenze che la presente legge attribuisce alla Giunta regionale si intendono attribuite all'ufficio di presidenza.