IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                          Principi generali
 
   1.  La  presente legge, nel rispetto della normativa comunitaria e
nazionale, si  applica  a  tutti  gli  appalti  di  opere  pubbliche,
pubbliche  forniture,  consulenze  e  prestazioni professionali della
regione.
   2. La Giunta regionale, acquisito il parere del  responsabile  del
procedimento,  delibera  sulla  scelta  del  metodo e del criterio di
aggiudicazione  delle  relative  gare  in   relazione   alla   natura
dell'opera e della fornitura.
   3.  La  scelta del metodo e del criterio di aggiudicazione precede
l'incarico della progettazione di  massima  o  esecutiva  dell'opera,
ovvero e' contestuale all'approvazione del progetto comprensivo degli
elaborati tecnico-amministrativi, ovvero alla relazione proponente il
contratto di fornitura.
   4. La Giunta regionale individua il responsabile del procedimento,
ai  sensi  della legge regionale 6 giugno 1991, n. 8, che rappresenta
l'amministrazione nelle gare e  il  dirigente  che  interviene  nelle
medesime quale ufficiale rogante.
   5.  Per  gli  appalti  relativi  ad opere, forniture, consulenze e
prestazioni concernenti il consiglio regionale, le competenze che  la
presente   legge  attribuisce  alla  Giunta  regionale  si  intendono
attribuite all'ufficio di presidenza.