IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' e obiettivi 1. La regione del Veneto, al fine di incentivare e sostenere lo sviluppo economico e sociale delle attivita' artigiane, favorisce la realizzazione degli interventi rivolti: a) al completamento, all'ampliamento, alla realizzazione di nuove aree e di infrastrutture atte a garantire servizi alle imprese artigiane; b) all'acquisto ed al recupero di immobili dismessi da riutilizzare nelle attivita' artigiane; c) all'acquisto e al recupero di immobili situati nei centri storici da destinare alle attivita' artigianali. 2. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1 la Regione concede contributi in conto capitale con le modalita' e le procedure disciplinate dalla presente legge.