IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Finalita' e obiettivi
 
   1.  La  regione  del Veneto, al fine di incentivare e sostenere lo
sviluppo economico e sociale delle attivita' artigiane, favorisce  la
realizzazione degli interventi rivolti:
     a)  al  completamento,  all'ampliamento,  alla  realizzazione di
nuove aree e di infrastrutture atte a garantire servizi alle  imprese
artigiane;
     b)   all'acquisto   ed  al  recupero  di  immobili  dismessi  da
riutilizzare nelle attivita' artigiane;
     c) all'acquisto e al recupero di  immobili  situati  nei  centri
storici da destinare alle attivita' artigianali.
   2.  Per  la  realizzazione  degli  obiettivi  di cui al comma 1 la
Regione concede contributi in conto capitale con le  modalita'  e  le
procedure disciplinate dalla presente legge.