(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 58
                         del 13 luglio 1993)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                  Finalita' e campo di applicazione
 
   1.  La  regione  Veneto,  al  fine  di tutelare la popolazione dai
possibili rischi sanitari, derivanti dall'uso di apparati in grado di
generare radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti, con la presente
legge disciplina l'installazione e la  modifica  degli  impianti  per
teleradiocomunicazioni,  nel  rispetto  della  normativa  statale  in
materia.
   2. Sono disciplinate dalla presente legge tutte  le  sorgenti  che
generano   radiazioni  non  ionizzanti,  utilizzate  in  impianti  di
teleradiocomunicazioni, con frequenza compresa fra 100 KHZ e 300  GHZ
e  con  potenze  efficaci massime al punto di emissione superiore a 7
watt.