(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 58 del 13 luglio 1993) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' e campo di applicazione 1. La regione Veneto, al fine di tutelare la popolazione dai possibili rischi sanitari, derivanti dall'uso di apparati in grado di generare radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti, con la presente legge disciplina l'installazione e la modifica degli impianti per teleradiocomunicazioni, nel rispetto della normativa statale in materia. 2. Sono disciplinate dalla presente legge tutte le sorgenti che generano radiazioni non ionizzanti, utilizzate in impianti di teleradiocomunicazioni, con frequenza compresa fra 100 KHZ e 300 GHZ e con potenze efficaci massime al punto di emissione superiore a 7 watt.