IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                      Modifica dell'articolo 12
            della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55
 
   1.  Al  numero  1  del  primo  comma  dell'articolo 12 della legge
regionale 15 dicembre 1982 n. 55, dopo le parole "le  fusioni",  sono
abrogate le parole "le variazioni patrimoniali".
   2.  L'ultimo  comma  dell'articolo  12  della  legge  regionale 15
dicembre 1982, n. 55 e' cosi' sostituito:
    "Le  competenze  di  cui  al  primo  comma  sono  esercitate  dal
Presidente  della  Giunta  regionale  che  vi  provvede  con  proprio
decreto, sentito il parere della Giunta regionale.".