IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 1. Al numero 1 del primo comma dell'articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1982 n. 55, dopo le parole "le fusioni", sono abrogate le parole "le variazioni patrimoniali". 2. L'ultimo comma dell'articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 e' cosi' sostituito: "Le competenze di cui al primo comma sono esercitate dal Presidente della Giunta regionale che vi provvede con proprio decreto, sentito il parere della Giunta regionale.".