IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO TERMINE DI LEGGE IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1 F i n a l i t a' 1. La Regione, con gli interventi previsti dalla presente legge, in conformita' ai principi statutari e alla programmazione regionale, interviene con finanziamenti per favorire lo sviluppo del settore artigiano mediante: a) l'incremento dei fondi di garanzia per l'accesso a finanziamenti bancari e di strutture di intermediazione finanziaria; b) l'agevolazione nel reperirnento di risorse finanziarie da destinare alle imprese artigiane e o loro consorzi e societa' consortili e cooperative riconosciute artigiane per lo sviluppo del settore.