IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO
           SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO TERMINE DI LEGGE
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1
                          F i n a l i t a'
 
   1.  La  Regione, con gli interventi previsti dalla presente legge,
in conformita' ai principi statutari e alla programmazione regionale,
interviene con finanziamenti per favorire  lo  sviluppo  del  settore
artigiano mediante:
     a)   l'incremento   dei   fondi  di  garanzia  per  l'accesso  a
finanziamenti bancari e di strutture di intermediazione finanziaria;
     b) l'agevolazione nel reperirnento  di  risorse  finanziarie  da
destinare  alle  imprese  artigiane  e  o  loro  consorzi  e societa'
consortili e cooperative riconosciute artigiane per lo  sviluppo  del
settore.