IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' della legge 1. La legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la costituzione di fondi di rotazione per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta, e' ulteriormente rifinanziata, per l'anno 1992, ccon lo stanziamento complessivo di L. 13.500 milioni, da ripartire come segue: a) per gli interventi di cui al Capo I (Provvidenze per il recupero di centri e nuclei abitati) L. 6.500.000.000; b) per gli interventi di cui al Capo II (Provvidenze per il turismo) L. 7.000.000.000.