IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Finalita' della legge
 
   1.  La  legge  regionale  8  ottobre  1973,  n.  33,  e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente la costituzione  di  fondi
di   rotazione   per  la  promozione  di  iniziative  economiche  nel
territorio della Valle d'Aosta, e'  ulteriormente  rifinanziata,  per
l'anno  1992,  ccon lo stanziamento complessivo di L. 13.500 milioni,
da ripartire come segue:
     a) per gli interventi di cui  al  Capo  I  (Provvidenze  per  il
recupero di centri e nuclei abitati) L. 6.500.000.000;
     b)  per  gli  interventi  di  cui al Capo II (Provvidenze per il
turismo) L. 7.000.000.000.