IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  A  decorrere  dal  1  luglio  1992,  l'addizionale   regionale
all'imposta  erariale  di  trascrizione di cui alla legge 23 dicembre
1977, n. 952, e successive modificazioni, prevista  dall'art.  1  del
decreto  legislativo  21  dicembre 1990, n. 398, e' determinata nella
misura corrispondente all'80% dell'ammontare dell'imposta erariale.
   La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della regione Puglia.
    Bari, 24 giugno 1992
 
                               BELLOMO