la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Fino  all'adozione  della legge di riordino delle attivita' di
formazione professionale, in deroga a quanto previsto dalla  l.r.  17
ottobre  1978, n. 54, il finanziamento e le attivita' formative degli
Enti gestori e delle Amministrazioni provinciali vengono disciplinati
dalla presente legge.