la seguente legge: Art. 1. 1. Fino all'adozione della legge di riordino delle attivita' di formazione professionale, in deroga a quanto previsto dalla l.r. 17 ottobre 1978, n. 54, il finanziamento e le attivita' formative degli Enti gestori e delle Amministrazioni provinciali vengono disciplinati dalla presente legge.