IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Articolo unico 1. Il secondo comma dell'art. 30 (vincolo di destinanzione delle quote del F.N.S.) della legge regionale 19 giugno 1993, n. 9 e' sostituito dal seguente: "2. La Giunta regionale, in sede di provvedimento di ripartizione dei fondi, puo' individuare una sola unita' sanitaria locale nella Regione ai fini del pagamento della spesa sanitaria convenzionata e farmaceutica". La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia. Bari, 31 agosto 1993 COPERTINO