(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
         della regione Basilicata n. 19 del 12 maggio 1993)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO
         SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   In attesa del riordino del  Servizio  Sanitario  Nazionale,  e  in
attuazione  dell'art.  4,  commi  secondo  e  terzo,  della  legge 30
dicembre 1991, n. 412 la presente legge:
     a) disciplina, in attesa del provvedimento di cui al primo comma
dell'art. 4 della legge n. 412/91, cosi' come modificato ed integrato
dal decreto legislativo n. 502/92, relativo  ai  livelli  obbligatori
uniformi di assistenza, le condizioni e le modalita' cui le UU.SS.LL.
devono  attenersi  per  la  stipula  di  convenzioni per l'assistenza
specialistica;
     b) approva il programma di ristrutturazione, riqualificazione  e
riorganizzazione    della   rete   ospedaliera   regionale   con   la
rideterminazione dei  posti-letto  in  aderenza  ai  nuovi  standards
fissati  dal  terzo  comma  art.  4  legge  n.  412/91,  cosi',  come
modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 502/92, e  con  la
costituzione delle aree funzionali omogenee.