(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 19 del 12 maggio 1993) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. In attesa del riordino del Servizio Sanitario Nazionale, e in attuazione dell'art. 4, commi secondo e terzo, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 la presente legge: a) disciplina, in attesa del provvedimento di cui al primo comma dell'art. 4 della legge n. 412/91, cosi' come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 502/92, relativo ai livelli obbligatori uniformi di assistenza, le condizioni e le modalita' cui le UU.SS.LL. devono attenersi per la stipula di convenzioni per l'assistenza specialistica; b) approva il programma di ristrutturazione, riqualificazione e riorganizzazione della rete ospedaliera regionale con la rideterminazione dei posti-letto in aderenza ai nuovi standards fissati dal terzo comma art. 4 legge n. 412/91, cosi', come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 502/92, e con la costituzione delle aree funzionali omogenee.