IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' La Regione Basilicata, con riferimento ai principi sanciti dallo Statuto, promuove l'informazione sui programmi, sulle attivita' e sui provvedimenti degli organi regionali e sul loro processo formativo, quale presupposto per favorire la partecipazione democratica dei cittadini, sia attraverso iniziative dirette di comunicazione con la societa', sia attraverso gli organi di informazione scritta e audiovisiva operanti in Basilicata. La Regione, anche allo scopo di favorire forme di comunicazione che consentano alla comunita' di esprimere le proprie esigenze e di concorrere all'attivita' legislativa e alla programmazione regionale, sostiene il pluralismo informativo mediante iniziative di qualificazione e valorizzazione dei mezzi di comunicazione stampata e radiotelevisiva locali e regionali.