IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   La  Regione  Basilicata, con riferimento ai principi sanciti dallo
Statuto, promuove l'informazione sui programmi, sulle attivita' e sui
provvedimenti degli organi regionali e sul loro  processo  formativo,
quale  presupposto  per  favorire  la  partecipazione democratica dei
cittadini, sia attraverso iniziative dirette di comunicazione con  la
societa',  sia  attraverso  gli  organi  di  informazione  scritta  e
audiovisiva operanti in Basilicata.
   La Regione, anche allo scopo di favorire  forme  di  comunicazione
che  consentano  alla comunita' di esprimere le proprie esigenze e di
concorrere all'attivita' legislativa e alla programmazione regionale,
sostiene   il   pluralismo   informativo   mediante   iniziative   di
qualificazione e valorizzazione dei mezzi di comunicazione stampata e
radiotelevisiva locali e regionali.