(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 34
                         del 7 agosto 1993)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   La presente legge disciplina nell'ambito della regione  Basilicata
l'attivita'  di  estetista  femminile  e  maschile,  nel quadro della
vigente legislazione statale.
   Tale attivita' comprende:
    a) la pulizia e il trattamento estetico del viso;
    b) la depilazione a caldo e a freddo;
    c) il massaggio e il trattamento per solo scopi estetici del viso
e del corpo;
    d) il trucco;
    e) il manicure e pedicure estetico.
   Tale  attivita'  consiste  in  trattamenti a livello cutaneo ed e'
svolta  sia  manualmente,  sia  con  l'ausilio   di   apparecchiature
elettroniche,  indicate  nella  tabella di cui all'allegato I annessa
alla presente legge, mediante l'applicazione  di  prodotti  cosmetici
definiti in base alle direttive CEE ed alla legge 11 ottobre 1986, n.
713 e successive modificazioni.