(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 34 del 7 agosto 1993) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' La presente legge disciplina nell'ambito della regione Basilicata l'attivita' di estetista femminile e maschile, nel quadro della vigente legislazione statale. Tale attivita' comprende: a) la pulizia e il trattamento estetico del viso; b) la depilazione a caldo e a freddo; c) il massaggio e il trattamento per solo scopi estetici del viso e del corpo; d) il trucco; e) il manicure e pedicure estetico. Tale attivita' consiste in trattamenti a livello cutaneo ed e' svolta sia manualmente, sia con l'ausilio di apparecchiature elettroniche, indicate nella tabella di cui all'allegato I annessa alla presente legge, mediante l'applicazione di prodotti cosmetici definiti in base alle direttive CEE ed alla legge 11 ottobre 1986, n. 713 e successive modificazioni.