IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' della programmazione 1. La regione Basilicata, in armonia con quanto stabilito dagli articoli 6 e 7 dello Statuto regionale ed in attuazione dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, individua e persegue gli obiettivi di cui agli articoli 5, 8, 9 dello statuto regionale attraverso il metodo della programmazione. 2. La presente legge disciplina le procedure della programmazione regionale tesa a: a) garantire, nell'ambito della normativa comunitaria, statale e regionale, la coerenza delle azioni di governo rispetto agli obiettivi di sviluppo alla cui determinazione concorrono, anche indirettamente, ai vari livelli e secondo le rispettive competenze, i soggetti della programmazione individuati dalla legge n. 142/90; b) assicurare il coordinamento delle politiche settoriali; c) ordinare i processi decisionali ed assicurare la trasparenza a tutti i livelli istituzionali. 3. Il processo di programmazione, a livello locale, si fonda sul programma regionale di sviluppo (P.R.S.) e sui progetti da esso derivanti e ad esso collegati e si articola attraverso il Piano Territoriale Regionale (P.T.R.), i Piani Territoriali di Coordinamento (P.T.C.) adottati dalle province, ai sensi dell'art. 15 della legge 142/90, nonche' attraverso i programmi pluriennali di competenza delle province, i piani di sviluppo socio-economici delle CC.MM. ed i piani regionali di settore previsti dalla presente legge.