IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                   Finalita' della programmazione
 
   1.  La  regione  Basilicata, in armonia con quanto stabilito dagli
articoli 6 e 7 dello Statuto regionale ed in attuazione dell'articolo
3 della legge 8  giugno  1990,  n.  142,  individua  e  persegue  gli
obiettivi  di  cui  agli  articoli  5,  8,  9 dello statuto regionale
attraverso il metodo della programmazione.
   2. La presente legge disciplina le procedure della  programmazione
regionale tesa a:
     a) garantire, nell'ambito della normativa comunitaria, statale e
regionale,   la  coerenza  delle  azioni  di  governo  rispetto  agli
obiettivi di  sviluppo  alla  cui  determinazione  concorrono,  anche
indirettamente, ai vari livelli e secondo le rispettive competenze, i
soggetti della programmazione individuati dalla legge n. 142/90;
     b) assicurare il coordinamento delle politiche settoriali;
     c)  ordinare i processi decisionali ed assicurare la trasparenza
a tutti i livelli istituzionali.
   3. Il processo di programmazione, a livello locale, si  fonda  sul
programma  regionale  di  sviluppo  (P.R.S.)  e  sui progetti da esso
derivanti e ad esso collegati  e  si  articola  attraverso  il  Piano
Territoriale    Regionale   (P.T.R.),   i   Piani   Territoriali   di
Coordinamento (P.T.C.) adottati dalle province, ai sensi dell'art. 15
della legge 142/90, nonche' attraverso  i  programmi  pluriennali  di
competenza  delle province, i piani di sviluppo socio-economici delle
CC.MM. ed i piani regionali di settore previsti dalla presente legge.