IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. All'art. 38 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 70, come sostituito dall'art. 7 della legge regionale 30 aprile 1990, n. 61, e' aggiunto il seguente comma: "8. Allorche' il soggetto non autosufficiente, gia' ricoverato in casa di cura privata, sia dimissibile solo mediante trasferimento in residenza sanitaria assistita, e detto trasferimento sia impossibile per indisponibilita' di posti, l'unita' sanitaria locale, assume a proprio carico la quota capitaria di cui all'art. 6, comma 2, della legge regionale 27 marzo 1980, n. 20".