IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
All'art. 38 della legge  regionale  6  dicembre  1984,  n.  70,  come
sostituito  dall'art.  7 della legge regionale 30 aprile 1990, n. 61,
e' aggiunto il seguente comma:
   "8. Allorche' il soggetto non autosufficiente, gia' ricoverato  in
casa  di cura privata, sia dimissibile solo mediante trasferimento in
residenza sanitaria assistita, e detto trasferimento sia  impossibile
per  indisponibilita'  di  posti, l'unita' sanitaria locale, assume a
proprio carico la quota capitaria di cui all'art. 6, comma  2,  della
legge regionale 27 marzo 1980, n. 20".