IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico 1. Con la presente legge la Regione Toscana recede dall'Istituto del vino e dell'olio di oliva di Toscana, costituito ai sensi della legge regionale 16 ottobre 1989, n. 65 "Partecipazione ed adesione all'Istituto del vino e dell'olio di Toscana". 2. Il recesso ha efficacia dal 1 gennaio 1994. A tale data i rappresentanti della Regione Toscana negli organi dell'Istituto decadono dalle rispettive cariche. 3. La Giunta Regionale e' autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per il recesso e a regolare i rapporti che ne conseguono. 4. Dalla data di cui al secondo comma la legge regionale 16 ottobre 1989, n. 65 e' abrogata. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana. Firenze, 26 maggio 1993 CHITI La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 20 aprile 1993 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 21 maggio 1993.