IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
   1.  Con  la presente legge la Regione Toscana recede dall'Istituto
del vino e dell'olio di oliva di Toscana, costituito ai  sensi  della
legge  regionale  16  ottobre 1989, n. 65 "Partecipazione ed adesione
all'Istituto del vino e dell'olio di Toscana".
   2. Il recesso ha efficacia dal 1  gennaio  1994.  A  tale  data  i
rappresentanti  della  Regione  Toscana  negli  organi  dell'Istituto
decadono dalle rispettive cariche.
   3. La Giunta Regionale e' autorizzata a compiere  tutti  gli  atti
necessari per il recesso e a regolare i rapporti che ne conseguono.
   4.  Dalla  data  di  cui  al  secondo  comma la legge regionale 16
ottobre 1989, n. 65 e' abrogata.
   La presente legge e' pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della regione Toscana.
    Firenze, 26 maggio 1993
 
                                CHITI
 
  La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il  20
aprile  1993  ed  e'  stata vistata dal Commissario del Governo il 21
maggio 1993.