IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Competenze ed organi per l'accertamento dell'invalidita' civile 1. Competono all'unita' sanitaria locale le funzioni ed i relativi oneri concernenti l'accertamento delle condizioni di minorazioni degli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti aspiranti ai benefici della pensione, assegno o indennita' di invalidita' civile di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381 e successive modificazioni, alla legge 27 maggio 1970, n. 382 e successive modificazioni, alla legge 30 marzo 1971, n. 118 e successive modificazioni, alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 come modificata dalla legge 21 novembre 1988, n. 508 e alla legge 11 ottobre 1990, n. 289 nonche' ai benefici diversi da quelli anzi indicati. 2. Per i fini di cui al comma 1, ciascuna unita' sanitaria locale costituisce una o piu' commissioni mediche con i criteri di composizione e le modalita' di funzionamento, stabiliti dalla legge 15 ottobre 1990, n. 295, dal decreto del Ministro del tesoro 5 agosto 1991, n. 387 ed eventuali successive modificazioni in merito, nonche' dalle disposizioni delle leggi prima menzionate, in quanto applicabili.