IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
   Competenze ed organi per l'accertamento dell'invalidita' civile
 
   1. Competono all'unita' sanitaria locale le funzioni ed i relativi
oneri  concernenti  l'accertamento  delle  condizioni  di minorazioni
degli  invalidi  civili,  ciechi  civili  e  sordomuti  aspiranti  ai
benefici  della  pensione, assegno o indennita' di invalidita' civile
di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381 e successive  modificazioni,
alla  legge  27  maggio 1970, n. 382 e successive modificazioni, alla
legge 30 marzo 1971, n. 118 e successive modificazioni, alla legge 11
febbraio 1980, n. 18 come modificata dalla legge 21 novembre 1988, n.
508 e alla legge 11 ottobre 1990, n. 289 nonche' ai benefici  diversi
da quelli anzi indicati.
   2.  Per i fini di cui al comma 1, ciascuna unita' sanitaria locale
costituisce  una  o  piu'  commissioni  mediche  con  i  criteri   di
composizione  e  le modalita' di funzionamento, stabiliti dalla legge
15 ottobre 1990, n. 295, dal decreto del Ministro del tesoro 5 agosto
1991, n. 387 ed eventuali successive modificazioni in merito, nonche'
dalle  disposizioni  delle  leggi   prima   menzionate,   in   quanto
applicabili.