IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Articolo unico A decorrere dal 1 gennaio 1994 l'importo annuo della tassa automobilistica regionale, di cui all'art. 23 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dovuta per il possesso di motocicli con potenza fiscale superiore a 6 CV, e' determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 2, del medesimo decreto legislativo, nella misura del 90 per cento dell'ammontare complessivo della tassa autoomibilistica per detti motocicli vigente alla data del 31 dicembre 1992. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana. Firenze, 5 agosto 1993 CHITI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 29 giugno 1993 e vistata dal Commissario del Governo il 30 luglio 1993.