IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Sostituzione, del secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 18 maggio 1983, n. 33 Il secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 18 maggio 1983, n. 33 e' sostituito dal seguente: "2. Per i servizi di trasporto pubblico strada-ferrovia la Giunta regionale, nel rispetto degli indirizzi e dei vincoli stabiliti dal Consiglio regionale, puo' adottare su relazioni determinate, previa intesa con la FS S.p.a., discipline tariffarie diverse da quelle della presente legge".