IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1
             Sostituzione, del secondo comma dell'art. 5
             della legge regionale 18 maggio 1983, n. 33
 
   Il secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 18 maggio 1983,
n. 33 e' sostituito dal seguente:
   "2. Per i servizi di trasporto pubblico strada-ferrovia la  Giunta
regionale,  nel  rispetto degli indirizzi e dei vincoli stabiliti dal
Consiglio regionale, puo' adottare su relazioni  determinate,  previa
intesa  con  la  FS  S.p.a.,  discipline tariffarie diverse da quelle
della presente legge".