IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Oggetto della legge 1. La presente legge, a modifica ed integrazione della legge regionale 30 aprile 1990, n. 61, disciplina i modelli organizzativi e gli interventi per lo svolgimento delle funzioni di prevenzione, cura e riabilitazione delle alcoldipendenze e patologie correlate, in vista del reinserimento sociale delle persone interessate. 2. Le attivita' di cui al comma 1. sono svolte da moduli organizzativi a carattere interdisciplinare, costituiti in conformita' di quanto disposto dagli articoli 26 e 29 della legge regionale 9 aprile 1990, n. 38, denominati: a) Centri Alcologici Integrati (C.A.I.); b) Gruppi Operativi Alcoldipendenza (G.O.A.).