IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1
                         Oggetto della legge
 
   1. La presente legge,  a  modifica  ed  integrazione  della  legge
regionale 30 aprile 1990, n. 61, disciplina i modelli organizzativi e
gli interventi per lo svolgimento delle funzioni di prevenzione, cura
e  riabilitazione  delle  alcoldipendenze  e  patologie correlate, in
vista del reinserimento sociale delle persone interessate.
   2. Le  attivita'  di  cui  al  comma  1.  sono  svolte  da  moduli
organizzativi    a   carattere   interdisciplinare,   costituiti   in
conformita' di quanto disposto dagli articoli 26  e  29  della  legge
regionale 9 aprile 1990, n. 38, denominati:
     a) Centri Alcologici Integrati (C.A.I.);
     b) Gruppi Operativi Alcoldipendenza (G.O.A.).