IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Istituzione dell'albo regionale degli enti ausiliari 1. La presente legge, ai sensi dell'art. 116 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, istituisce l'albo regionale degli enti ausiliari che gestiscono nel territorio regionale, senza fini di lucro, una o piu' sedi operative per la realizzazione di un programma terapeutico- riabilitativo, finalizzato al reinserimento sociale di soggetti tossicodipendenti. 2. La sede operativa e' l'insieme organizzato del personale, dei beni e delle attrezzature per lo svolgimento di una o piu' fasi del programma terapeutico-riabilitativo. 3. L'iscrizione all'albo avviene per ciascuna sede operativa di cui si avvale l'ente.