IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
        Istituzione dell'albo regionale degli enti ausiliari
 
   1.  La presente legge, ai sensi dell'art. 116 del D.P.R. 9 ottobre
1990, n. 309, istituisce l'albo regionale degli  enti  ausiliari  che
gestiscono  nel territorio regionale, senza fini di lucro, una o piu'
sedi operative per la  realizzazione  di  un  programma  terapeutico-
riabilitativo,  finalizzato  al  reinserimento  sociale  di  soggetti
tossicodipendenti.
    2. La sede operativa e' l'insieme organizzato del personale,  dei
beni  e  delle attrezzature per lo svolgimento di una o piu' fasi del
programma terapeutico-riabilitativo.
    3. L'iscrizione all'albo avviene per ciascuna sede  operativa  di
cui si avvale l'ente.