IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                 Modifiche dell'articolo 29, comma 2
 
   1. Il secondo comma dell'articolo  29  della  legge  regionale  n.
31/1992 e' cosi' sostituito:
    2.  Gli  atti  dichiarati  immediatamente eseguibili sono inviati
all'organo di controllo entro cinque giorni dall'adozione.