IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Ambiti di applicazione 1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1972, n. 833, l'autorizzazione all'esercizio del trasporto sanitario per infermi e feriti, il controllo e la vigilanza della attivita' nonche' la definizione delle caratteristiche funzionali delle autoambulanze. 2. La disciplina di cui alla presente legge non si applica ai servizi di autoambulanza gestiti da Corpi dello Stato, quali Forze Armate e Vigili del Fuoco, da Enti pubblici nazionali non appartenenti al servizio sanitario nazionale e ai servizi svolti da autoambulanze immatricolate in altre Regioni in transito temporaneo nella regione Toscana. 3. E' vietato a chiunque, salvo quanto previsto dal comma 2, esercitare sul territorio regionale il trasporto sanitario con autoambulanze che non siano state oggetto di autorizzazione ai sensi della presente legge.