IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1
                       Ambiti di applicazione
 
   1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'art. 48 della legge
23  dicembre  1972,  n.  833,  l'autorizzazione   all'esercizio   del
trasporto sanitario per infermi e feriti, il controllo e la vigilanza
della   attivita'   nonche'   la  definizione  delle  caratteristiche
funzionali delle autoambulanze.
   2. La disciplina di cui alla presente  legge  non  si  applica  ai
servizi  di  autoambulanza  gestiti da Corpi dello Stato, quali Forze
Armate  e  Vigili  del  Fuoco,  da  Enti   pubblici   nazionali   non
appartenenti  al  servizio sanitario nazionale e ai servizi svolti da
autoambulanze immatricolate in altre Regioni in  transito  temporaneo
nella regione Toscana.
   3.  E'  vietato  a  chiunque,  salvo  quanto previsto dal comma 2,
esercitare  sul  territorio  regionale  il  trasporto  sanitario  con
autoambulanze  che non siano state oggetto di autorizzazione ai sensi
della presente legge.