IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Fino all'entrata in vigore del Piano Sanitario Regionale di cui
all'art.  1, comma 5, del D.L. 30 dicembre 1992, n. 502, nelle piante
organiche delle Unita' sanitarie locali, adottate in attuazione della
L.R. 30 aprile 1990, n. 61,  sono  istituiti  i  posti  di  operatore
tecnico  addetto  all'assistenza,  di  cui  all'art.  40, comma 3 del
D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384, in misura pari al 35% dei  posti  di
ausiliario specializzato addetto ai servizi socio assistenziali.
   2.  Le  variazioni  conseguenti  alle disposizioni contenute nella
presente legge non possono comportare un  incremento  numerico  della
dotazione complessiva dei posti previsti nelle piante organiche cosi'
come  fissate  a  seguito  dell'applicazione  dei  parametri  di  cui
all'allegato n. 12  della  L.R.  n.  61/1990  che  devono  intendersi
modificati  mediante  ricalcolo  percentuale in conformita' di quanto
previsto dal comma 1.