IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Fino all'entrata in vigore del Piano Sanitario Regionale di cui all'art. 1, comma 5, del D.L. 30 dicembre 1992, n. 502, nelle piante organiche delle Unita' sanitarie locali, adottate in attuazione della L.R. 30 aprile 1990, n. 61, sono istituiti i posti di operatore tecnico addetto all'assistenza, di cui all'art. 40, comma 3 del D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384, in misura pari al 35% dei posti di ausiliario specializzato addetto ai servizi socio assistenziali. 2. Le variazioni conseguenti alle disposizioni contenute nella presente legge non possono comportare un incremento numerico della dotazione complessiva dei posti previsti nelle piante organiche cosi' come fissate a seguito dell'applicazione dei parametri di cui all'allegato n. 12 della L.R. n. 61/1990 che devono intendersi modificati mediante ricalcolo percentuale in conformita' di quanto previsto dal comma 1.