(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
     della regione Trentino-Alto Adige n. 48 del 5 ottobre 1993)
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670 ed in particolare gli articoli 53 e 54, n. 2);
   Visto l'art. 17 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2, come
da ultimo modificato dall'art. 18 della legge provinciale 1  febbraio
1993, n. 3;
   Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 8873 di data 25
giugno 1993;
 
                              Decreta:
 
l'emanazione del seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
 
   1. Il presente Regolamento reca la disciplina delle opere e lavori
pubblici,  compresa  la fornitura dei materiali necessari per la loro
realizzazione, da eseguirsi in economia ai sensi dell'art.  17  della
legge  provinciale  3  gennaio  1983, n. 2, come da ultimo modificato
dall'art. 18 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3.
   2. Relativamente ai lavori  pubblici  di  Amministrazioni  diverse
dalla  Provincia gli organi e le strutture provinciali richiamati nel
presente Regolamento  devono  intendersi  sostituiti  dai  competenti
organi   e   strutture  delle  suddette  Amministrazioni,  secondo  i
rispettivi ordinamenti.