(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 48 del 5 ottobre 1993) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ed in particolare gli articoli 53 e 54, n. 2); Visto l'art. 17 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2, come da ultimo modificato dall'art. 18 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 8873 di data 25 giugno 1993; Decreta: l'emanazione del seguente regolamento: Art. 1. O g g e t t o 1. Il presente Regolamento reca la disciplina delle opere e lavori pubblici, compresa la fornitura dei materiali necessari per la loro realizzazione, da eseguirsi in economia ai sensi dell'art. 17 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2, come da ultimo modificato dall'art. 18 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3. 2. Relativamente ai lavori pubblici di Amministrazioni diverse dalla Provincia gli organi e le strutture provinciali richiamati nel presente Regolamento devono intendersi sostituiti dai competenti organi e strutture delle suddette Amministrazioni, secondo i rispettivi ordinamenti.