(Pubblicata nel 1 supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 41 del 14 ottobre 1993) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge regionale: Art. 1. 1. Il comma due dell'art. 25 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attivita' venatoria" e' sostituito dal seguente: "2. Fermi restando i divieti di cui all'art. 43, comma uno, lettera f), gli appostamenti fissi non possono essere collocati a meno di cento metri da immobili, fabbricati e stabiliti adibiti ad abitazione od a posto di lavoro; ai fini dell'applicazione della distanza minima di cento metri non sono considerati immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazioni od a posto di lavoro quelli a carattere rurale di supporto all'attivita' venatoria o destinati alla sosta, al riposo del cacciatore ed alla custodia degli attrezzi di caccia e dei richiami".