(Pubblicata nel 1› supplemento ordinario al Bollettino ufficiale
         della regione Lombardia n. 41 del 14 ottobre 1993)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
 
   1. Il comma due dell'art. 25 della legge regionale 16 agosto 1993,
n.  26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela
dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attivita' venatoria"  e'
sostituito dal seguente:
   "2.  Fermi  restando  i  divieti  di  cui  all'art. 43, comma uno,
lettera f), gli appostamenti fissi non  possono  essere  collocati  a
meno  di  cento  metri da immobili, fabbricati e stabiliti adibiti ad
abitazione od a posto di  lavoro;  ai  fini  dell'applicazione  della
distanza  minima  di  cento  metri  non  sono  considerati  immobili,
fabbricati e stabili adibiti ad  abitazioni  od  a  posto  di  lavoro
quelli  a  carattere  rurale  di  supporto  all'attivita' venatoria o
destinati alla sosta, al riposo del cacciatore ed alla custodia degli
attrezzi di caccia e dei richiami".