IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la  seguente  legge,  dando atto che la stessa entrera' in vigore nel
termine previsto dall'art. 44, comma 1›, dello Statuto, atteso che il
Governo della  Repubblica  non  ha  espresso  il  suo  consenso  alla
dichiarazione  d'urgenza  e  alla  conseguente  entra in vigore della
legge il giorno della sua pubblicazione, disposta dall'art. 5.
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1. La Regione del Veneto, nello  spirito  di  solidarieta'  tra  i
popoli,  contribuisce  alle  attivita'  di  soccorso e di aiuto verso
altri Paesi finalizzate a fronteggiare  situazioni  straordinarie  di
denutrizione,  di  carenza igienico-sanitaria, di disagio sociale, di
distruzione del patrimonio ambientale e artistico, che minacciano  la
stessa sopravvivenza delle popolazioni colpite da disastri naturali o
da   gravi   difficolta'  economiche  e  sociali,  nell'ambito  degli
indirizzi e della politica estera del Governo.
   2. Per il conseguimento delle finalita' di  cui  al  comma  1,  la
Regione interviene mediante:
     a)  istituzione di un fondo annuo denominato fondo regionale per
interventi di solidarieta' internazionale, finalizzato  a  interventi
diretti  della  regione  e  a  iniziative di promozione e sostegno di
analoghi interventi di solidarieta' avviati in sede locale;
    b) collaborazione e sostegno, nel quadro normativo  definito  dal
Ministero  degli  Affari Esteri, agli interventi e alle iniziative di
solidarieta' delle organizzazioni  non  governative  riconosciute  ai
sensi  della  legge  26  febbraio  1987,  n.  49,  e  degli organismi
associativi  e  di  volontariato,  degli  Enti   pubblici   e   delle
Istituzioni private presenti nella Regione.
   3.  Per  i  fini indicati nella presente legge e con riferimento a
specifici  interventi  di  volta  in  volta  definiti  dalla   Giunta
regionale,    la   Regione   puo'   altresi'   promuovere   pubbliche
sottoscrizioni da far affluire in un  apposito  conto  corrente,  che
andra'   a   incrementare   il  fondo  regionale  per  interventi  di
solidarieta' internazionale.
   4.  In  casi  di  gravissima  emergenza  il  fondo  regionale  per
interventi  di  solidarita' internazionale, finanziato nei termini di
cui al successivo art.  4,  puo'  altresi'  essere  incrementato  per
iniziativa della Giunta regionale, con ulteriore stanziamento fissato
con  la  legge  di  rifinanziamento  e  modifica  di  leggi regionali
adottata  in  corrispondenza  dell'assestamento   del   bilancio   di
previsione.