IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge, dando atto che la stessa entrera' in vigore nel termine previsto dall'art. 44, comma 1, dello Statuto, atteso che il Governo della Repubblica non ha espresso il suo consenso alla dichiarazione d'urgenza e alla conseguente entra in vigore della legge il giorno della sua pubblicazione, disposta dall'art. 5. Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione del Veneto, nello spirito di solidarieta' tra i popoli, contribuisce alle attivita' di soccorso e di aiuto verso altri Paesi finalizzate a fronteggiare situazioni straordinarie di denutrizione, di carenza igienico-sanitaria, di disagio sociale, di distruzione del patrimonio ambientale e artistico, che minacciano la stessa sopravvivenza delle popolazioni colpite da disastri naturali o da gravi difficolta' economiche e sociali, nell'ambito degli indirizzi e della politica estera del Governo. 2. Per il conseguimento delle finalita' di cui al comma 1, la Regione interviene mediante: a) istituzione di un fondo annuo denominato fondo regionale per interventi di solidarieta' internazionale, finalizzato a interventi diretti della regione e a iniziative di promozione e sostegno di analoghi interventi di solidarieta' avviati in sede locale; b) collaborazione e sostegno, nel quadro normativo definito dal Ministero degli Affari Esteri, agli interventi e alle iniziative di solidarieta' delle organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e degli organismi associativi e di volontariato, degli Enti pubblici e delle Istituzioni private presenti nella Regione. 3. Per i fini indicati nella presente legge e con riferimento a specifici interventi di volta in volta definiti dalla Giunta regionale, la Regione puo' altresi' promuovere pubbliche sottoscrizioni da far affluire in un apposito conto corrente, che andra' a incrementare il fondo regionale per interventi di solidarieta' internazionale. 4. In casi di gravissima emergenza il fondo regionale per interventi di solidarita' internazionale, finanziato nei termini di cui al successivo art. 4, puo' altresi' essere incrementato per iniziativa della Giunta regionale, con ulteriore stanziamento fissato con la legge di rifinanziamento e modifica di leggi regionali adottata in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione.