IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale 8 gennaio 1993, n. 4 1. L'art. 3 della legge regionale 8 gennaio 1993, n. 4, e' sostituito dal seguente: "Art. 3 - Norme finanziaria. 1. All'onere di lire 2.500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede: a) quanto a lire 1.500 milioni mediante aumento dell'avanzo di amministrazione di cui all'art. 12 della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 9 in conseguenza del mancato impegno della corrispondente autorizzazione di spesa finanziata da assegnazione dello Stato a destinazione vincolata prevista al capitolo 61415; b) quanto a lire 1.000 milioni mediante riduzione per pari importo, per competenza e per cassa, dello stanziamento iscritto sul capitolo 61402 "Fondo regionale per i servizi sociali" dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993. 2. Nello stato di previsione della spesa di bilancio per l'anno finanziario 1993 e' iscritto al capitolo 61414 denominato "Contributo straordinario all'Opera Pia Istituto per ciechi Luigi Configliachi" lo stanziamento di lire 1.000 milioni per competenza e per cassa e al capitolo 61415 denominato "Contributo straordinario all'Opera Pia Istituto per ciechi Luigi Configliachi, somma finanziata con quota regionale del FSN" lo stanziamento di lire 1.500 milioni per competenza e per cassa. La dotazione di cassa del capitolo 61415 e' assicurata mediante riduzione di pari importo dal fondo di riserva di cassa di cui al capitolo 80030 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1993.".