IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale 8 gennaio 1993, n. 4
 
   1. L'art. 3 della  legge  regionale  8  gennaio  1993,  n.  4,  e'
sostituito dal seguente:
   "Art. 3 - Norme finanziaria.
   1.  All'onere  di  lire  2.500 milioni derivante dall'applicazione
della presente legge si provvede:
     a) quanto a lire 1.500 milioni mediante aumento  dell'avanzo  di
amministrazione  di  cui all'art. 12 della legge regionale 27 gennaio
1993, n. 9 in conseguenza del mancato  impegno  della  corrispondente
autorizzazione  di  spesa  finanziata  da  assegnazione dello Stato a
destinazione vincolata prevista al capitolo 61415;
     b) quanto a lire  1.000  milioni  mediante  riduzione  per  pari
importo,  per competenza e per cassa, dello stanziamento iscritto sul
capitolo 61402 "Fondo regionale per i servizi sociali" dello stato di
previsione della spesa del bilancio  di  previsione  per  l'esercizio
finanziario 1993.
   2.  Nello  stato  di previsione della spesa di bilancio per l'anno
finanziario 1993 e' iscritto al capitolo 61414 denominato "Contributo
straordinario all'Opera Pia Istituto per ciechi  Luigi  Configliachi"
lo stanziamento di lire 1.000 milioni per competenza e per cassa e al
capitolo  61415  denominato  "Contributo  straordinario all'Opera Pia
Istituto per ciechi Luigi Configliachi, somma  finanziata  con  quota
regionale  del  FSN"  lo  stanziamento  di  lire  1.500  milioni  per
competenza e per cassa. La dotazione di cassa del capitolo  61415  e'
assicurata mediante riduzione di pari importo dal fondo di riserva di
cassa  di cui al capitolo 80030 dello stato di previsione della spesa
del bilancio per l'anno finanziario 1993.".