IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
   1. La regione promuove e valorizza le attivita' sportive, motorie,
ricreative,  nonche'  le  relative  strutture  e  servizi,   per   la
formazione   e   il  pieno  sviluppo  della  persona,  attraverso  la
collaborazione degli  enti  locali,  organismi  statali,  societa'  e
associazioni sportive.