IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La regione promuove e valorizza le attivita' sportive, motorie, ricreative, nonche' le relative strutture e servizi, per la formazione e il pieno sviluppo della persona, attraverso la collaborazione degli enti locali, organismi statali, societa' e associazioni sportive.