IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge, dando atto che la stessa entrera' in vigore nel termine previsto dall'art. 44, comma 1, dello Statuto, atteso che il Governo della Repubblica non ha espresso il suo consenso alla dichiarazione di urgenza e alla conseguente entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione, disposta dall'art. 10. Art. 1. Finalita' della legge 1. Al fine di garantire la continuita' del trasporto pubblico lo- cale extraurbano, la Regione interviene con finanziamenti alle aziende esercenti il servizio e alle amministrazioni provinciali. 2. La giunta regionale procede all'erogazione dei finanziamenti di cui agli artt. 2 e 4 subordinatamente all'approvazione, con le prov- ince interessate, di accordi di programma. Per le aziende di proprieta' degli enti locali la gestione pubblica va assicurata anche attraverso l'accorpamento delle aziende operanti nel medesimo bacino, preferibilmente superando, nell'ambito dei modelli previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, il modello privatistico. 3. L'accordo di programma deve assicurare il ripristino della economicita' della gestione, in particolare garantendo l'efficienza delle aziende dipendenti, attraverso il blocco del turn-over, eventuali accorpamenti di servizi, la razionalizzazione nell'utilizzo del personale, anche con diverse articolazioni dell orario di lavoro, la eliminazione delle duplicazioni e delle sovrapposizioni dei servizi, l'interazione dei servizi tra urbano ed extraurbano, in considerazione del carattere metropolitano della organizzazione territoriale. 4. La stipulazione dell'accordo di programma deve essere anche finalizzata al rafforzamento del ruolo di programmazione e controllo delle amministrazioni provinciali.