IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la  seguente  legge,  dando atto che la stessa entrera' in vigore nel
termine previsto dall'art. 44, comma 1›, dello Statuto, atteso che il
Governo della  Repubblica  non  ha  espresso  il  suo  consenso  alla
dichiarazione  di  urgenza e alla conseguente entrata in vigore della
legge il giorno successivo alla sua pubblicazione, disposta dall'art.
10.
 
                               Art. 1.
                        Finalita' della legge
 
   1. Al fine di garantire la continuita' del trasporto pubblico  lo-
cale  extraurbano,  la  Regione  interviene  con  finanziamenti  alle
aziende esercenti il servizio e alle amministrazioni provinciali.
   2. La giunta regionale procede all'erogazione dei finanziamenti di
cui agli artt. 2 e 4 subordinatamente all'approvazione, con le  prov-
ince interessate, di accordi di programma.
   Per  le  aziende  di  proprieta'  degli  enti  locali  la gestione
pubblica va assicurata anche attraverso l'accorpamento delle  aziende
operanti  nel medesimo bacino, preferibilmente superando, nell'ambito
dei modelli previsti dalla legge 8 giugno 1990, n.  142,  il  modello
privatistico.
   3.  L'accordo  di  programma  deve  assicurare il ripristino della
economicita' della gestione, in particolare  garantendo  l'efficienza
delle   aziende  dipendenti,  attraverso  il  blocco  del  turn-over,
eventuali accorpamenti di servizi, la razionalizzazione nell'utilizzo
del personale, anche con diverse articolazioni dell orario di lavoro,
la  eliminazione  delle  duplicazioni  e  delle  sovrapposizioni  dei
servizi,  l'interazione  dei  servizi  tra  urbano ed extraurbano, in
considerazione  del  carattere  metropolitano  della   organizzazione
territoriale.
   4.  La  stipulazione  dell'accordo  di programma deve essere anche
finalizzata al rafforzamento del ruolo di programmazione e  controllo
delle amministrazioni provinciali.