(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 36 del 3 aprile 1992) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La presente legge disciplina la circolazione dei veicoli nelle strade silvo-pastorali ricadenti nei territori soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267 e succes- sive modificazioni o a vincolo di tutela ambientale in conformita' alle vigenti normative.