(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 36
                         del 3 aprile 1992)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  La presente legge disciplina la circolazione dei veicoli nelle
strade silvo-pastorali ricadenti nei  territori  soggetti  a  vincolo
idrogeologico  ai  sensi del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267 e succes-
sive modificazioni o a vincolo di tutela  ambientale  in  conformita'
alle vigenti normative.