(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 39
                        del 6 settembre 1993)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.   Al   fine   di   agevolare   lo   sviluppo   di   una   nuova
imprenditorialita'   e   l'ampliamento   della   base  produttiva  ed
occupazionale, nel rispetto dell'art. 117 della  Costituzione  ed  in
armonia  con la normativa statale e comunitaria, la Regione Campania,
con il concorso di fondi comunitari, statali e regionali:
     a)   incentiva   la   costituzione   di   imprese,   organizzate
prevalentemente  da  giovani,  da  lavoratori iscritti nelle liste di
mobilita', i  sensi  dell'art.  4  della  L.R.*  223/91  o  in  Cassa
Integrazione  Guadagni Speciali (C.I.G.S.) ai sensi dell'art. 3 della
stessa legge da almeno un anno;
     b) facilita l'accesso al lavoro delle fasce socialmente  deboli,
marginali o a rischio di emarginazione;
     c) promuove ed incentiva la qualificazione, la riqualificazione,
aggiornamento  professionale  in  relazione ai progetti presentati ai
sensi della presente legge regionale;
     d)  concorre  alla  realizzazione  del  principio   della   pari
opportunita' tra uomo e donna nell'accesso al lavoro.
   2. Possono beneficiare di contributi secondo le modalita' indicate
negli  artt.  successivi le iniziative che propongono progetti per la
produzione  di  beni  e  la  fornitura  di  servizi  nei  settori  di
competenza  della regione che di anno in anno verranno indicati nella
legge di bilancio.