IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO SONO DECORSI I TERMINI PER IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' e ambito della legge 1. La presente legge, ai sensi della legge n. 394 del 6 dicembre 1991, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione, nel rispetto degli accordi internazionali e in armonia con le vigenti leggi nazionali e di attuazione dell'art. 5 dello Statuto Regionale, detta principi e norme per l'istituzione e la gestione delle aree protette, al fine di garantire e promuovere, in forma coordinata, la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale della Regione Campania. 2. Ai fini della presente legge, costituiscono il patrimonio naturale: le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale. 3. I territori nei quali siano presenti i valori di cui al precedente comma, specie se vulnerabili, sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione allo scopo di perseguire, in particolare, le seguenti finalita': a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di formazioni geopaleontologiche, di comunita' biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri ecologici; b) l'applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia di valori antropologici, archeologici, storici e architettonici, e delle attivita' agro-silvo-pastorali e tradizionali; c) promozione di attivita' di educazione, formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonche' di attivita' ricreative compatibili; d) difesa e ricostruzione degli equilibri idrici e idrogeologici. 4. I territori sottoposti a tale regime di tutela e di gestione costituiscono le aree naturali protette. In dette aree possono essere promosse la valorizzazione e la sperimentazione di attivita' produttive compatibili. 5. Nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo Stato, la Regione e gli Enti Locali, in armonia con le direttive statali, attuano forme di cooperazione e di intesa secondo quanto previsto dall'art. 81 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.