IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'art. 2 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 16 viene cosi' modificato: I contributi regionali sono corrisposti agli istituti mutuanti ovvero direttamente alle cooperative edilizie e loro consorzi a partire dal 1 gennaio e dal 1 luglio successivo rispettivamente alla stipula del contratto condizionato di mutuo od alla stipula del contratto di appalto con l'impresa esecutrice dei lavori. Nel caso di scioglimento anticipato della cooperativa il contributo regionale e' corrisposto direttamente ai singoli soci assegnatari degli alloggi od a loro aventi causa, a presentazione, agli uffici regionali competenti, dell'atto pubblico di assegnazione individuale dell'alloggio. Nell'ipotesi di cui al precedente comma il conguaglio, previsto dall'art. 3 della legge regionale 17 aprile 1990 n. 16, sara' effettuato per ogni singolo socio. Il trasferimento del contributo e' consentito a partire dal semestre successivo a quello di trasmissione degli atti e per la durata pari al periodo di tempo residuale.