IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   L'art.  2  della legge regionale 17 aprile 1990, n. 16 viene cosi'
modificato:
   I contributi regionali sono  corrisposti  agli  istituti  mutuanti
ovvero  direttamente  alle  cooperative  edilizie  e  loro consorzi a
partire dal 1› gennaio e dal  1›  luglio  successivo  rispettivamente
alla  stipula del contratto condizionato di mutuo od alla stipula del
contratto di appalto con l'impresa esecutrice dei lavori.
   Nel  caso  di  scioglimento  anticipato   della   cooperativa   il
contributo  regionale  e'  corrisposto  direttamente  ai singoli soci
assegnatari degli alloggi od a loro aventi  causa,  a  presentazione,
agli  uffici regionali competenti, dell'atto pubblico di assegnazione
individuale dell'alloggio.
   Nell'ipotesi di cui al precedente comma  il  conguaglio,  previsto
dall'art.  3  della  legge  regionale  17  aprile  1990  n. 16, sara'
effettuato per ogni singolo socio.
   Il trasferimento  del  contributo  e'  consentito  a  partire  dal
semestre  successivo  a  quello  di  trasmissione degli atti e per la
durata pari al periodo di tempo residuale.