IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   L'art.  12  della  legge  regionale  10  settembre 1993, n. 55, e'
sostituito dal seguente:
    "'L'onere complessivo per l'anno 1993 derivante dall'applicazione
della presente legge e' valutato in complessive L. 2.380.000.000.
   Per l'anno 1993, si provvede introducendo le seguenti  variazioni,
in  termini  di  competenza  e cassa, nello stato di previsione della
spesa del bilancio per il medesimo esercizio finanziario:
    (omissis).
   La partita 4  dell'elenco  3  e'  di  conseguenza  ridotta  di  L.
380.000.000.
   La partita n. 5 del medesimo elenco e' soppressa.
   Per  la  rimanente  somma  di  L.  100.000.000, fino a concorrenza
dell'onere complessivo di cui al 1 comma del  presente  articolo,  si
provvede  mediante  imputazione diretta sul cap. 52201 dello stato di
previsione  della  spesa  per  il  corrente   esercizio   denominato:
"Acquisto   di   beni,   attrezzature   e   strumenti  didattici  per
l'organizzazione  ed  il  funzionamento  dei   corsi   regionali   di
formazione professionale".
   Per  l'iniziativa  prevista  dall'art.  3  della presente legge e'
corrispondentemente autorizzato, a termini dell'art. 11  della  legge
regionale  29 dicembre 1977, n. 81, lo stanziamento di L. 500.000.000
riferito all'anno 1994.
   Nello stato di previsione della spesa  per  l'esercizio  1994,  lo
stanziamento  complessivo da riferire ai capp. 21412 e 21634 non puo'
eccedere la somma complessiva, per competenza, di L. 1.400.000.000'".