IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'art. 12 della legge regionale 10 settembre 1993, n. 55, e' sostituito dal seguente: "'L'onere complessivo per l'anno 1993 derivante dall'applicazione della presente legge e' valutato in complessive L. 2.380.000.000. Per l'anno 1993, si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio finanziario: (omissis). La partita 4 dell'elenco 3 e' di conseguenza ridotta di L. 380.000.000. La partita n. 5 del medesimo elenco e' soppressa. Per la rimanente somma di L. 100.000.000, fino a concorrenza dell'onere complessivo di cui al 1 comma del presente articolo, si provvede mediante imputazione diretta sul cap. 52201 dello stato di previsione della spesa per il corrente esercizio denominato: "Acquisto di beni, attrezzature e strumenti didattici per l'organizzazione ed il funzionamento dei corsi regionali di formazione professionale". Per l'iniziativa prevista dall'art. 3 della presente legge e' corrispondentemente autorizzato, a termini dell'art. 11 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, lo stanziamento di L. 500.000.000 riferito all'anno 1994. Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1994, lo stanziamento complessivo da riferire ai capp. 21412 e 21634 non puo' eccedere la somma complessiva, per competenza, di L. 1.400.000.000'".