(Pubblicata nell'ed. straord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 92 del 3 novembre 1993) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Il quarto comma dell'articolo 4 della legge regionale 9 aprile 1990, n. 18, e' sostituito dal seguente: "Il diritto di prelazione sulle sedi vacanti da parte dei comuni, esercitato a norma della legge n. 475 del 2 aprile 1968, dovra' essere considerato decaduto se, entro sessanta giorni dalla esecutivita' della deliberazione con la quale e' stato bandito il concorso a posto di farmacista direttore, l'amministrazione comunale non provvede all'espletamento dello stesso ed, entro trenta giorni dalla ratifica dei risultati concorsuali, ai successivi adempimenti per l'attivazione della farmacia".