(Pubblicata nell'ed. straord. del Bollettino ufficiale
          della regione Calabria n. 92 del 3 novembre 1993)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1
 
   1.  Il quarto comma dell'articolo 4 della legge regionale 9 aprile
1990, n. 18, e' sostituito dal seguente:
   "Il diritto di prelazione sulle sedi vacanti da parte dei  comuni,
esercitato  a  norma  della  legge  n.  475 del 2 aprile 1968, dovra'
essere  considerato  decaduto  se,  entro   sessanta   giorni   dalla
esecutivita'  della  deliberazione  con  la quale e' stato bandito il
concorso a posto di farmacista direttore, l'amministrazione  comunale
non  provvede  all'espletamento  dello stesso ed, entro trenta giorni
dalla ratifica dei risultati concorsuali, ai  successivi  adempimenti
per l'attivazione della farmacia".