(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale
         della regione Lombardia n. 43 del 30 ottobre 1993)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1
 
   1.  Al  personale  docente  dei centri di formazione professionale
della Regione Lombardia, che svolge  attivita'  di  insegnamento,  in
aula  ed in laboratorio, per un numero di ore non inferiore a 800 per
anno formativo, in base all'organizzazioine dell'attivita'  didattica
dei  centri  regionali di formazione professionale disciplinata dalle
vigenti normative regionali,  compete  un'indennita'  di  L.  850.000
lorde  annue,  a decorrere dal 1› ottobre 1990, ai sensi dell'accordo
nazionale  per  il  triennio  1988-1990  riguardante   il   personale
dipendente dalle Regioni.