(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 43 del 30 ottobre 1993) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Al personale docente dei centri di formazione professionale della Regione Lombardia, che svolge attivita' di insegnamento, in aula ed in laboratorio, per un numero di ore non inferiore a 800 per anno formativo, in base all'organizzazioine dell'attivita' didattica dei centri regionali di formazione professionale disciplinata dalle vigenti normative regionali, compete un'indennita' di L. 850.000 lorde annue, a decorrere dal 1 ottobre 1990, ai sensi dell'accordo nazionale per il triennio 1988-1990 riguardante il personale dipendente dalle Regioni.