(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 48
                        del 10 novembre 1993)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Finalita' della legge
 
   1.  La Regione dell'Umbria riconosce il rilevante valore delle co-
operative sociali organizzate ai sensi  dell'art.  1  della  legge  8
novembre  1991,  n.  381,  onde  perseguire l'interesse generale alla
promozione umana ed alla integrazione sociale.
   2. A tal fine:
     a) istituisce e regolamenta l'albo regionale  delle  cooperative
sociali;
     b)  determina  le  modalita'  di  raccordo  con  l'attivita' dei
servizi socio-sanitari, con l'attivita' di formazione professionale e
di sviluppo dell'occupazione;
     c) fissa i criteri cui debbono uniformarsi  le  convenzioni  tra
cooperative sociali, consorzi ed enti pubblici;
     d)  definisce le misure di promozione, sostegno e sviluppo della
cooperazione sociale.