(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 48 del 10 novembre 1993) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' della legge 1. La Regione dell'Umbria riconosce il rilevante valore delle co- operative sociali organizzate ai sensi dell'art. 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381, onde perseguire l'interesse generale alla promozione umana ed alla integrazione sociale. 2. A tal fine: a) istituisce e regolamenta l'albo regionale delle cooperative sociali; b) determina le modalita' di raccordo con l'attivita' dei servizi socio-sanitari, con l'attivita' di formazione professionale e di sviluppo dell'occupazione; c) fissa i criteri cui debbono uniformarsi le convenzioni tra cooperative sociali, consorzi ed enti pubblici; d) definisce le misure di promozione, sostegno e sviluppo della cooperazione sociale.