IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 32, e' aggiunto il seguente: "4. Il settore decentrato dell'agricoltura di Latina provvede all'istruttoria delle domande, alla trasmissione agli enti ed istituti di credito dei nulla-osta relativi ai prestiti agevolati nonche' alla successiva emissione dei decreti di concessione e di liquidazione dei contributi in conto capitale previsti dall'articolo 7 della legge regionale 17 dicembre 1982, n. 57, soltanto sulla base di accertamento finale dell'avvenuta esecuzione dei lavori di ripristino o di ricostruzione delle opere danneggiate.". La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio. Roma, 30 novembre 1992 PASETTO Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 24 novembre 1992.