IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Il comma 4 dell'articolo 3  della  legge  regionale  28  aprile
1992, n. 32, e' aggiunto il seguente:
    "4.  Il  settore  decentrato  dell'agricoltura di Latina provvede
all'istruttoria  delle  domande,  alla  trasmissione  agli  enti   ed
istituti  di  credito  dei  nulla-osta relativi ai prestiti agevolati
nonche' alla successiva emissione dei decreti  di  concessione  e  di
liquidazione  dei contributi in conto capitale previsti dall'articolo
7 della legge regionale 17 dicembre 1982, n. 57, soltanto sulla  base
di   accertamento  finale  dell'avvenuta  esecuzione  dei  lavori  di
ripristino o di ricostruzione delle opere danneggiate.".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  sul  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.
    Roma, 30 novembre 1992
 
                               PASETTO
 
   Il visto del Commissario  del  Governo  e'  stato  apposto  il  24
novembre 1992.